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23 Giugno 2017

Rimborso spese per cellulare sostenute dai lavoratori: generalmente conserva una rilevanza fiscale

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Il quesito posto, tramite interpello, all’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento ai fini fiscali delle spese rimborsate dai datori di lavoro per l’utilizzo da parte dei lavoratori di telefoni cellulari con finalità aziendali.

In particolare, la società istante ha rappresentato di mettere abitualmente a disposizione dei propri dipendenti dei telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali. Il costo per l’acquisto dei cellulari e le spese per il traffico telefonico sono ad esclusivo carico della società istante.

I cellulari possono essere utilizzati dai dipendenti anche per finalità diverse da quelle aziendali. In questo caso, la chiamata deve essere preceduta da un prefisso identificativo così da poter calcolare il traffico complessivo delle chiamate per utilizzo privato. I telefoni cellulari messi a disposizione dei dipendenti, inoltre, non consentono un pieno accesso a tutte le funzionalità fruibili generalmente con tali cellulari.

La società istante vorrebbe introdurre una nuova modalità di gestione del servizio. Vorrebbe, in particolare, permettere ai dipendenti di acquistare autonomamente a propria scelta il telefono cellulare e di stipulare personalmente il contratto per il servizio di telefonia e traffico dati con un gestore liberamente scelto. Tutte le spese, quindi, verrebbero sostenute direttamente dai dipendenti.

Il datore di lavoro provvederebbe a rimborsare le somme relative all’utilizzo dei telefoni cellulari per finalità aziendali, secondo il criterio forfetario del 50 %. I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano il trattamento fiscale di tali somme rimborsate. Devono essere incluse nelle somme da considerare per la determinazione del reddito di lavoro dipendente?

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 74 del 20 giugno 2017, i redditi di lavoro dipendente sono disciplinati dal principio di onnicomprensività, secondo il quale tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito imponibile per il dipendente. Quindi, generalmente anche le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario dal datore di lavoro sono escluse dalla base imponibile soltanto qualora il criterio forfetario sia previsto dal legislatore. Se, invece, il criterio forfetario non è previsto dal legislatore, le spese sostenute dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro devono essere individuate sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il rimborso di tali somme concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che il costo del servizio di telefonia che la società istante rimborsa ai dipendenti sulla base di un criterio forfetario, non supportato in alcun modo da parametri oggettivi, e senza che vi sia alcun riferimento del legislatore a riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse dal datore di lavoro è dubbio, in quanto il contratto di telefonia è concluso direttamente dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ritenuto non pertinente rispetto al caso specifico il riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione del 2004, che ha riconosciuto la non imponibilità del rimborso erogato dall’Enel ai propri dipendenti per la spesa da loro sostenuta per il canone telefonico. In questo caso, infatti, vi era una peculiarità della prestazione lavorativa rappresentata dall’obbligo della reperibilità. Questa circostanza non sembra sussistere nel caso descritto dalla società istante che, tra l’altro, non ha indicato quali siano i lavoratori specificamente interessati dal rimborso delle spese.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, rappresentata dalla rilevanza fiscale del rimborso forfetario del 50 % dei costi sostenuti dai dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare.

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