L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito relativo alle cause ostative all’applicazione del nuovo regime forfettario.
L’istante ha rappresentato di essere un cittadino italiano residente all’estero che svolge un’attività di sviluppatore di software. Nel periodo degli ultimi trenta mesi ha lavorato per tre diversi datori di lavoro. Ora intende rientrare in Italia e svolgere la medesima attività in forma autonoma, anche se inizialmente vorrebbe lavorare principalmente con il suo ultimo datore di lavoro estero.
Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per tale contribuente di avvalersi del regime forfettario, nonostante la nuova disciplina del regime in questione escluda l’applicabilità di esso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 173 del 30 maggio 2019, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha effettivamente modificato in parte l’ambito di applicazione del regime forfettario, prevedendo che non possano avvalersi di tale regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La ragione alla base di tale previsione è quella di evitare che vengano effettuate delle artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo per poter beneficiare del regime agevolato.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la circostanza che il contribuente istante possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente, sempre all’estero, nel periodo rilevante per l’applicazione della disciplina, esclude che si possa parlare di un’artificiosa trasformazione, non essendoci alcun collegamento tra l’Italia ed i redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Quindi, se il contribuente rientra in Italia e vi trasferisce la residenza fiscale, può applicare il regime forfettario, nel rispetto degli altri requisiti, in quanto non si può ritenere che sussista la causa ostativa di applicazione di tale regime.