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Saggi
1 Febbraio 2019

Il regime forfettario prima e dopo la Legge di Bilancio 2019

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Il REGIME FORFETTARIO è un regime agevolato destinato alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, sono titolari di una partita Iva e possiedono determinati requisiti.

Si tratta di un REGIME NATURALE, ossia che si applica a coloro che vi rientrano e svolgono già un’attività senza che sia richiesta una specifica comunicazione in proposito. La comunicazione riguarda coloro che decidono di non aderirvi per ragioni di convenienza.

Inoltre, non si tratta di un regime che prevede una scadenza legata ad un certo numero di anni di attività o al raggiungimento di una certa età anagrafica. Fin quando si possiedono i requisiti prescritti dalla legge, si potrà beneficiare di tale regime agevolato.

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed ha trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2015. E’ stato successivamente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016. Con la Legge di Bilancio per il 2019 ne è stata ampliata notevolmente l’applicazione. 

Oggi il regime forfettario viene anche comunemente indicato come “FLAT TAX”, in quanto prevede l’applicazione di un’aliquota fissa.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO SECONDO LA NORMATIVA IN VIGORE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019?

Per accedere al regime forfettario, secondo la normativa previgente, è necessario che, nell’anno precedente, il contribuente:
  • abbia conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti, diversificati in base al tipo di attività svolta (i limiti erano compresi tra 25.000 Euro e 50.000 Euro);
  • abbia sostenuto delle spese complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori;
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi i 20.000 Euro alla data di chiusura dell’esercizio.

QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO SECONDO LA NORMATIVA IN VIGORE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019?

Per accedere al regime forfettario, oltre a possedere determinati requisiti, occorre non incorrere in determinate CAUSE DI ESCLUSIONE. In particolare, secondo la normativa previgente, non possono avvalersi del regime forfettario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 Euro.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019?

Con la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) sono state introdotte delle importanti novità relative all’ambito di applicazione del regime forfettario.

Potranno ora accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 Euro. Viene, quindi, fissato un UNICO LIMITE da applicare a tutte le attività, PIU’ ELEVATO rispetto alle soglie previste dalla normativa previgente.

Per la verifica della sussistenza di tale requisito, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dalla normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 9, articolo 9-bis, Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017).

Inoltre, qualora siano esercitate contemporaneamente attività contraddistinte da diversi codici ATECO, dovrà essere presa in considerazione, ai fini della verifica del requisito dei ricavi o compensi entro la soglia dei 65.000 Euro, la somma di ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 prevede, altresì, che, per l’accesso al regime agevolato, non sia richiesta la presenza degli ulteriori requisiti indicati nella normativa previgente. Questo vuol dire che i contribuenti ora, per poter beneficiare del regime forfettario:

  • non dovranno rispettare il limite dei 5.000 Euro relativo alle spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
  • non dovranno rispettare il limite dei 20.000 Euro relativo al costo dei beni strumentali alla data di chiusura dell’esercizio.

QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019?

La Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuta anche a regolare le CAUSE DI ESCLUSIONE del regime forfettario.

In primo luogo, riguardo ai contribuenti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, a società di persone o ad associazioni professionali è stato stabilito che la causa di esclusione riguarda gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano:

  • a società di persone,
  • ad associazioni professionali,
  • ad imprese familiari,
  • o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti le attività d’impresa, arti o professioni.

E’ stata, inoltre, eliminata la causa di esclusione che impediva di accedere al regime forfettario a coloro che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per importi superiori a 30.000 Euro.

Sono state confermate le altre cause di esclusione, ossia:

  • l’esclusione dal regime forfettario per coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • l’esclusione per i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75 %del reddito complessivamente prodotto;
  • l’esclusione per i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

E’ stata, infine, introdotta una nuova causa di esclusione dal regime forfettario. Non potranno accedere al regime agevolato, infatti, le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Ciò per contrastare il fenomeno dell’apertura di partite Iva che corrispondono, in realtà, a rapporti di lavoro dipendente.

La causa di esclusione riguarda comunque soltanto le ipotesi nelle quali il contribuente che intende beneficiare del regime agevolato per la propria partita Iva svolga l’attività d’impresa, arte o professione prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro con il quale sia in corso un rapporto di lavoro o vi sia stato un rapporto di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Si potrà accedere al regime agevolato qualora il rapporto con tale datore di lavoro non sia prevalente, ossia il fatturato derivante da quel rapporto di lavoro sia inferiore alla metà del fatturato complessivo del contribuente.

COME VIENE TASSATO IL REDDITO DI COLORO CHE APPLICANO IL REGIME FORFETTARIO?

I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’ diverso a seconda dell’attività esercitata. Si guarda, ancora una volta, al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Il coefficiente di redditività è una percentuale che deve essere applicata ai ricavi o compensi percepiti per determinare il reddito imponibile sul quale calcolare l’imposta dovuta.

Mentre, nel regime ordinario, per calcolare il reddito imponibile, si sottraggono i costi effettivamente sostenuti in relazione all’attività svolta ai ricavi conseguiti da tale attività, nel regime forfettario le spese sono determinate, appunto, in modo forfettario applicando tale percentuale ai ricavi.

Con la Legge di Bilancio per il 2019 non sono stati modificati i coefficienti di redditività.

Per le attività professionali, ad esempio, il coefficiente di redditività è del 78 %. Questo vuol dire che si stabilisce in modo forfettario che un importo corrispondente al 22 % dei compensi percepiti sia l’importo dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività.

Una volta determinato il reddito imponibile, al contribuente soggetto al regime forfettario viene applicata un’IMPOSTA DEL 15 % SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA SUI REDDITI, DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI E DELL’IRAP.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITA’?

Nel periodo d’imposta nel quale è iniziata l’attività e nei quattro periodi d’imposta successivi, i contribuenti che rientrano nel regime forfettario applicano L’IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLA MISURA DEL 5 %, anziché del 15 %. Per poter beneficiare di tale tassazione agevolata è necessario che siano rispettati i seguenti REQUISITI:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore al limite dei 65.000 Euro.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGIME FORFETTARIO?

Prima di tutto, coloro che applicano il regime forfettario NON DEVONO ADDEBITARE L’IVA IN FATTURA AI PROPRI CLIENTI. Allo stesso tempo, però, non detraggono l’Iva sugli acquisti.

Inoltre, non liquidano l’Iva, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva.

Coloro che applicano il regime forfettario, inoltre, non sono tenuti a registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. Hanno, però, l’obbligo di:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare la fatture per le operazioni di cui risultano debitori dell’Iva con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Ai fini delle imposte sul reddito, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, non applicano gli studi di settore ed i parametri, così come non applicano i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

I contribuenti che applicano il regime forfettario non operano le ritenute alla fonte, pur essendo tenuti ad indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto al quale sono stati corrisposti gli emolumenti. Non subiscono neanche le ritenute.

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario sono, infine, esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche. Gli stessi soggetti non hanno l’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute. Secondo quanto precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019, tale obbligo di conservazione digitale non sussiste anche nel caso in cui abbiano comunicato al cedente / prestatore il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata o il codice destinatario, abbinandoli alla loro partita Iva, mediante il servizio di registrazione offerto dall’Agenzia. Resta comunque l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.

IL REGIME FORFETTARIO E’ SEMPRE VANTAGGIOSO?

Nel regime forfettario, le spese sostenute in relazione alla propria attività sono determinate in modo forfettario secondo i coefficienti di redditività. Non si considerano, quindi, i costi effettivamente sostenuti dal contribuente. Questo vuol dire che il regime in questione è conveniente per coloro che non sostengono costi molto alti per la propria attività, mentre è meno conveniente per coloro che devono affrontare dei costi più elevati.

Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario possono dedurre dal reddito imponibile i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI versati nel corso dell’anno precedente.

Per i redditi che sono assoggettati al regime forfettario, però, NON SONO AMMESSE ALTRE DEDUZIONI O DETRAZIONI AI FINI IRPEF.

Soltanto se sono presenti altri redditi assoggettati ad Irpef (come redditi di lavoro dipendente o redditi da locazione), verranno applicate le detrazioni per i figli a carico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica sulle abitazioni o ancora le detrazioni per le spese mediche o per gli interessi sui mutui.

Questo vuol dire che se si hanno soltanto redditi assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario, si potrebbe dover rinunciare a somme anche consistenti fino al punto da vanificare i vantaggi derivanti dalla tassazione agevolata.

E’, pertanto, opportuno verificare, con un professionista di fiducia, la convenienza o meno dell’applicazione del regime forfettario alla propria attività, in relazione alla propria situazione personale.

COME SI ACCEDE AL REGIME FORFETTARIO E COME SE NE ESCE?

Trattandosi di un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività d’impresa, arte o professione ed hanno i requisiti per accedervi NON DEVONO PRESENTARE NESSUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA O SUCCESSIVA.

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione, che presumono di rispettare il requisito per il regime forfettario (ricavi o compensi entro i 65.000 Euro annui) e che non rientrano in una delle cause di esclusione dal regime medesimo, DEVONO COMUNICARE L’APPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO NELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’.

L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfettario non impedisce l’accesso al regime, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro. La comunicazione, infatti, non ha valore di opzione, ma è comunque richiesta ai fini anagrafici.

Nella dichiarazione annuale dei redditi dovrà essere attestata la sussistenza del requisito per l’accesso al regime agevolato e l’assenza delle cause di esclusione.

I contribuenti che, nonostante possano applicare il regime forfettario, decidano di non applicarlo o di fuoriuscirne, possono optare per la DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E DELL’IVA SECONDO LE MODALITA’ ORDINARIE. 

La scelta del regime ordinario avviene attraverso comportamento concludente. Deve comunque essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. La mancata comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro.

Si precisa, infine, che il regime forfettario PERDE EFFICACIA a partire dall’anno successivo a quello nel quale viene meno il requisito di accesso al regime agevolato o si verifica anche solo una delle cause di esclusione previste dalla legge.

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Per richiedere maggiori informazioni o una consulenza professionale per il regime forfettario, scrivi alla Redazione

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