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Novità Irpef - Ires
26 Aprile 2019

Regime forfettario: il praticantato obbligatorio per la professione non rileva per la causa ostativa

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Nella Risposta n. 115 del 23 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ad un’altra situazione relativa all’applicazione del regime forfettario.

Il contribuente ha rappresentato di aver svolto, nel 2017 e nel 2018, il praticantato obbligatorio richiesto per l’esercizio della professione di commercialista, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio, e, una volta concluso il periodo di praticantato, ha aperto la partita Iva per iniziare a svolgere l’attività professionale vera e propria.

Il quesito che è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del regime forfettario nonostante l’istante, nei prossimi anni, fatturerà prevalentemente nei confronti del professionista presso il cui studio ha svolto la pratica.

Il dubbio si è posto alla luce della nuova normativa in materia di cause ostative all’applicazione del regime forfettario secondo la quale, in particolare, l’esercizio dell’attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta è da considerarsi come una causa ostativa.

L’Agenzia delle Entrate ha posto in evidenza come la stessa normativa preveda che non trova applicazione tale causa ostativa in caso di soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di un’arte o di una professione.

Quindi, l’istante, non incorrendo nella causa ostativa, qualora possieda gli altri requisiti prescritti dalla normativa, potrà applicare il regime forfettario nel 2019.

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