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20 Settembre 2019

Redditi derivanti da titoli in usufrutto rotativo: precisati gli adempimenti fiscali

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa a redditi diversi derivanti da strumenti finanziari detenuti all’estero oggetto di usufrutto.

Il quesito sottoposto alla sua attenzione riguarda una contribuente alla quale è morto il padre, residente in Svizzera, lasciando un’eredità comprensiva di azioni ed obbligazioni depositate presso un intermediario svizzero. Questo patrimonio finanziario verrà trasferito per successione in nuda proprietà alle figlie ed in usufrutto alla moglie.

In particolare, è prevista la costituzione di un “usufrutto rotativo” con apertura presso l’intermediario svizzero di un conto a nome delle figlie (titolari della nuda proprietà) presso il quale verranno depositati i titoli e di un sotto-conto intestato alla moglie del defunto (usufruttuaria) sul quale verranno accreditati gli interessi, i dividendi ed i proventi derivanti dagli strumenti finanziari in questione.

I dividendi derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari verranno automaticamente reinvestiti in nuovi titoli azionari ed obbligazionari e quote di fondi e sui nuovi titoli si costituirà automaticamente il diritto di usufrutto in favore della moglie del de cuiusAnche i redditi derivanti da questi nuovi titoli verranno accreditati automaticamente sul sotto-conto dell’usufruttuaria.

All’estinzione dell’usufrutto, l’usufruttuaria dovrà restituire ai nudi proprietari la proprietà dei beni oggetto di usufrutto, al valore che avranno in quella data, ossia il valore di mercato degli strumenti finanziari in quel momento.

La contribuente istante è l’unica erede in Italia ed ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere quali siano gli obblighi fiscali nel nostro Paese derivanti dalla nuda proprietà del patrimonio finanziario ereditato e depositato in Svizzera.

Nella Risposta n. 384 del 17 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel nostro ordinamento l’usufrutto rotativo è equiparabile all’usufrutto dell’universalità di beni mobili nel quale i singoli elementi oggetto del diritto di usufrutto non rilevano in quanto tali, ma come parte di un complesso considerato nel suo insieme.

L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che il costo fiscale dell’usufrutto è calcolato sulla base della vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo.

Il valore della nuda proprietà, invece, è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà ed il valore dell’usufrutto.

Ancora, per determinare la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso del titolo gravato dall’usufrutto, il corrispettivo dovrà essere ripartito tra l’usufruttuario ed il nudo proprietario tenendo conto del valore del diritto di usufrutto e di quello della nuda proprietà alla data della cessione.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, l’istante determinerà la plusvalenza realizzata, anche se non incassata (viene, infatti, automaticamente reinvestita) da assoggettare a tassazione:

  • nel caso di cessione dei titoli ricevuti in eredità: come differenza tra il corrispettivo della cessione imputabile all’istante ed il costo fiscale determinato al momento della successione;
  • rispetto ai titoli acquistati successivamente: la plusvalenza realizzata da assoggettare a tassazione sarà data dalla differenza tra il corrispettivo della cessione imputabile all’istante ed il costo di acquisto del titolo.

Rispetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i contribuenti residenti sono tenuti ad osservare gli obblighi dichiarativi nel caso di detenzione di attività finanziarie e patrimoniali a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e, quindi, anche nel caso in cui vengano acquisite tramite eredità o donazioni. Qualora sul medesimo bene sussistano più diritti reali, come in questo caso il diritto di nuda proprietà ed il diritto di usufrutto, sono tenuti ad effettuare l’adempimento in questione i titolari di entrambi i diritti reali.

Quindi, la contribuente istante dovrà procedere ad indicare le attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW del modello Redditi – Persone Fisiche.

Infine, l’istante sarà tenuta a versare anche l’IVAFE per tali titoli.

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