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Novità Irpef - Ires
26 Febbraio 2016

Nuovo regime contributivo per chi è nel “forfetario”: le istruzioni dell’Inps

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Nella Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova normativa, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, riguardo al regime contributivo agevolato per i soggetti che rientrano nel regime fiscale forfetario.

Riguardo ai soggetti interessati dal nuovo regime contributivo, si tratta di persone fisiche esercenti attività d’impresa (eventualmente anche titolari di più di una ditta individuale ed eventualmente anche organizzata nella forma dell’impresa familiare) che, nell’anno precedente, hanno conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e di costi e non si trovano in determinate condizioni specificamente individuate dalla normativa.

Il regime agevolato ha carattere opzionale ed è, quindi, accessibile soltanto a seguito di domanda dell’interessato. Ai fini della determinazione dei contributi dovuti, occorre considerare il reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016 è rappresentata dalla circostanza che la contribuzione calcolata su tale reddito è ridotta del 35 %, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito entro il minimale, sia per quanto riguarda la contribuzione sul reddito eventualmente eccedente il minimale.

Nella Circolare dell’Inps è precisato che, ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dovrà comunque essere versata una somma pari all’importo del contributo ordinario dovuto sul minimale. Nel caso in cui l’importo versato sia inferiore all’importo ordinario verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

E’ stato, inoltre, chiarito che, nel caso in cui l’impresa sia già esistente, i contributi sono attribuiti dall’inizio dell’anno solare, mentre, nel caso di nuova impresa, i contributi sono attribuiti dal mese di inizio della imposizione contributiva.

E’ comunque dovuto il contributo di maternità.

L’accesso al regime previdenziale agevolato deve essere effettuato con un’apposita dichiarazione del contribuente da presentare all’Inps.

Per i soggetti che già esercitano l’attività d’impresa, il modulo di adesione deve essere presentato entro il 28 febbraio dell’anno nel quale intendono usufruire del regime agevolato. Se il termine in questione non viene rispettato non si potrà accedere al regime agevolato per l’anno in corso, ma bisognerà presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza dal 1° gennaio del relativo anno.

Il termine di decadenza troverà applicazione anche per coloro che, pur esercitando già attività d’impresa, non sono ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In questo caso, dovrà essere presentato un apposito modulo con l’indicazione del codice REA dell’impresa.

I soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2016, dovranno presentare un’apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato, tramite la procedura telematizzata, subito dopo aver ricevuto la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Per quanto riguarda l’uscita dal regime agevolato, continuano a valere le regole già vigenti in precedenza. Quindi, l’uscita dal regime è prevista:

  • qualora vengano meno i requisiti che permettono l’applicazione del regime agevolato;
  • qualora il contribuente decida di abbandonare il regime agevolato;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Inps che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale forfetario oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire a tale regime.

Nei primi due casi, viene ripristinato il regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso, il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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