NULL
Novità Irpef - Ires
10 Giugno 2016

Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia: emanate le disposizioni di attuazione

Scarica il pdf

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2016, sono state emanate le disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori “impatriati”, introdotto con il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.

Le agevolazioni previste da tale regime consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo soltanto del 70 % del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da tali soggetti lavoratori, nel periodo d’imposta nel quale è avvenuto il trasferimento in Italia e nei quattro periodi successivi.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto, sono individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali in questione. Si tratta di lavoratori:

  • che trasferiscono la loro residenza in Italia, che non sono stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti tale trasferimento e che si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni;
  • che svolgono la propria attività lavorativa presso un’impresa residente in Italia in virtù di un rapporto di lavoro instaurato con tale impresa o con società che controllano tale impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla società che controlla l’impresa;
  • che prestano l’attività lavorativa in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • che svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali anche:

  • i cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, e si trasferiscono in Italia;
  • i cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, e si trasferiscono in Italia.

All’articolo 2 del Decreto ministeriale, è stabilito che la fruizione delle suddette agevolazioni fiscali non è compatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali introdotti con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero).

Infine, all’articolo 3 del Decreto è prevista la decadenza dalle agevolazioni fiscali qualora la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso vengono recuperati i benefici già fruiti, con applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto