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Novità Irpef - Ires
7 Gennaio 2011

Monitoraggio fiscale degli immobili detenuti all’estero: obblighi dichiarativi dei nudi proprietari e degli usufruttuari.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 142 del 30 dicembre 2010, ha chiarito le modalità di applicazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale con riferimento ai nudi proprietari ed agli usufruttuari di immobili situati all’estero.

L’Agenzia ha richiamato una propria precedente Circolare del 13 settembre 2010 nella quale aveva precisato che l’obbligo di monitoraggio sussiste in caso di detenzione di attività patrimoniali sia a titolo di proprietà che a titolo di altro diritto reale, ed indipendentemente dalle modalità di acquisizione, e che, qualora sul medesimo bene sussistano più diritti reali (nuda proprietà ed usufrutto, ad esempio, come nel caso specifico), sono tenuti ad effettuare il monitoraggio e, quindi, a compilare il modulo RW della dichiarazione dei redditi, i titolari di entrambi i diritti reali dal momento che in entrambe le ipotesi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

Inoltre, nella Risoluzione viene specificato che, riguardo agli intestatari della nuda proprietà, se ciascuno può disporre solo di una quota del diritto reale (nel caso specifico, ciascuno dei figli possiede la quota del 50 % della nuda proprietà), dovrà dichiarare nel modulo RW il valore della nuda proprietà medesima, così come riportato nell’atto costitutivo del diritto, e suddiviso al 50 %.

Anche riguardo al diritto di usufrutto, ciascuno degli intestatari (nel caso specifico, ciascuno dei genitori) può disporre soltanto della propria quota del diritto e, quindi, dovrà indicare nel modulo RW solo la quota parte di propria competenza, come riportata nell’atto di acquisto del diritto.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che il valore da indicare in dichiarazione corrisponde al costo storico dell’acquisto della proprietà o degli altri diritti reali, maggiorato degli eventuali oneri accessori, come le spese notarili o di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Il valore non viene, invece, aggiornato negli anni successivi all’acquisto.   

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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