NULL
Novità Irpef - Ires
27 Giugno 2009

Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 11 giugno 2009, n. 13506, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imprenditore può dedurre l’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela prevista per gli agenti di commercio.

L’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 16, TUIR (ora 17, comma 1, lett. d), TUIR), “indennità per cessazione dei rapporti di agenzia”, ha infatti una portata estesa, tale da non poter essere esclusa dall’interprete ai fini della deducibilità dal reddito.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
21 Maggio 2026
Convertito in legge il Decreto Carburanti 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026 la legge di conversione...

21 Maggio 2026
Contributo straordinario banche: arrivano i nuovi codici tributo F24

...

21 Maggio 2026
Credito ZES Unica 2025 aggiuntivo: codice tributo “7041”, requisiti e modalità di utilizzo

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto