NULL
Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2010

Il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap: ordinanza della Cassazione del 24 giugno 2010.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

– risulti in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, o ricorra in modo non occasionale al lavoro altrui.

Tali principi, secondo la pronuncia in questione, valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per coloro che conseguono un reddito d’impresa, ossia per gli imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all’Irap è stata affermata con riferimento ad un elettricista.   

 

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
3 Luglio 2026
Come si compila il Quadro M del Modello 730/2026

In questa guida fiscale vediamo come si compila il quadro M del Modello 730/2026, il...

3 Luglio 2026
Contributo spedizioni extra UE: il pagamento dei 2 euro parte dal 1° ottobre 2026

L'entrata in vigore del contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra...

3 Luglio 2026
Bonus carburanti 2026: il credito d’imposta si estende trasporto passeggeri e agli NCC

Il bonus carburanti 2026 amplia il proprio raggio d'azione e coinvolge anche il settore...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto