NULL
Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2010

Il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap: ordinanza della Cassazione del 24 giugno 2010.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

– risulti in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, o ricorra in modo non occasionale al lavoro altrui.

Tali principi, secondo la pronuncia in questione, valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per coloro che conseguono un reddito d’impresa, ossia per gli imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all’Irap è stata affermata con riferimento ad un elettricista.   

 

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
16 Ottobre 2026
Portale Unico ISEE: Guida Completa 2026

Il nuovo portale unico ISEE è un servizio a disposizione sul sito ufficiale INPS. Con...

16 Ottobre 2026
Partita IVA per Psicologo clinico: guida completa per apertura, gestione, tasse e costi

Una guida fiscale pensata per l’apertura e la gestione della Partita IVA per Psicologo...

16 Ottobre 2026
Partite IVA inattive: nuove regole per la riattivazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la chiusura d’ufficio delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto