NULL
Novità Irpef - Ires
4 Agosto 2008

Detrazione 36%: comunicazione e adempimenti dell’amministratore giudiziale

Scarica il pdf

Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 314, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di comunione indivisa di beni immobili per la quale sia stato nominato un amministratore giudiziale, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e gli altri adempimenti relativi alla detrazione del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti in comune, possono essere effettuati dallo stesso amministratore giudiziale.

Pertanto, nella comunicazione di inizio lavori, il soggetto nominato dall’autorità giudiziaria dovrà barrare la casella predisposta per l’amministratore di condominio, indicando nell’apposito spazio il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento.

Successivamente, il rappresentante giudiziale dovrà rilasciare ai singoli proprietari una certificazione (relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti), che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può beneficiare ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota posseduta.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto