NULL
Novità Irpef - Ires
28 Marzo 2009

Deducibilità ai fini IRAP retroattiva: Ctr Lombardia

Scarica il pdf

Con le Sentenze n. 16/43/09 e n. 16/12/2009, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che la deducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni e perdite su crediti per banche ed assicurazioni debba operare retroattivamente.

In particolare, posto che l’art. 6, L. n. 248/2005 ha disposto l’indeducibilità dei predetti elementi negativi a decorrere dal 2005, l’organo giudicante ha tuttavia sostenuto che, per quanto attiene i casi di perdite e svalutazioni già maturate negli esercizi precedenti, la deduzione abbia efficacia retroattiva con ripartizione negli esercizi successivi.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Luglio 2026
Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere

Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies,...

24 Luglio 2026
Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione

L'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello...

24 Luglio 2026
Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all'estero possono...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto