NULL
Novità Irpef - Ires
28 Marzo 2009

Deducibilità ai fini IRAP retroattiva: Ctr Lombardia

Scarica il pdf

Con le Sentenze n. 16/43/09 e n. 16/12/2009, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che la deducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni e perdite su crediti per banche ed assicurazioni debba operare retroattivamente.

In particolare, posto che l’art. 6, L. n. 248/2005 ha disposto l’indeducibilità dei predetti elementi negativi a decorrere dal 2005, l’organo giudicante ha tuttavia sostenuto che, per quanto attiene i casi di perdite e svalutazioni già maturate negli esercizi precedenti, la deduzione abbia efficacia retroattiva con ripartizione negli esercizi successivi.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
31 Luglio 2026
Guida al Ravvedimento Operoso: come regolarizzare i principali adempimenti fiscali 2026

Guida al ravvedimento operoso 2026: scopri come regolarizzare i principali adempimenti...

31 Luglio 2026
Bonus e stock option: come funziona l’esenzione dall’addizionale del 10%

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova agevolazione fiscale dedicata ai bonus e...

31 Luglio 2026
Global Minimum Tax: arrivano i codici tributo per il ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro operativo della Global Minimum Tax con...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto