NULL
Novità Irpef - Ires
8 Giugno 2007

Associato in partecipazione: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 4 giugno 2007, n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale relativo al rapporto di associazione in partecipazione.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’associante non può portare in diminuzione del proprio reddito imponibile la remunerazione spettante all’associato in partecipazione; ciò vale nel caso in cui dal contratto risulti che quest’ultimo rimborsi all’associante il 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa economica, che si configura come apporto di capitale e va assoggettato quindi ai principi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto