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Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Lavoro autonomo – Autoveicoli: limiti alla deducibilità

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L’art. 17, co. 1 L.449/1997 ha stabilito:
• deduzione delle spese relative ad un solo veicolo in caso di esercizio della professione in forma individuale;

• deduzione ad un solo veicolo per associato in caso di esercizio della professione in forma associata.

La deduzione delle quote di ammortamento dei cdanoni di leasing sono assoggettate a 2 limitazioni:

a) la prima, riguarda la percentuale di deducibilità che è del 20%,

b)la seconda riguarda l’ammontare massimo dei costi su cui applicare tale percentuale.

Nel caso di acquisto di autovettura o carovan, il costo massino sul quale calcolare il 40% dell’ammortamento è 18.075,99 Euro, se invece si acquista un motociclo il costo massimo sul quale calcolare il 40% dell ‘ammortamento è di 4.131,66 Euro.

Per quanto riguarda le spese relative al carburante, pedaggi, manutenzione sono anch’esse deducibili nel limite del 20%. Anche l’Iva è detraibile nella percentuale del 40%.

Tuttavia è prevista la deduzione al 100% del costo e la dettrazione totale dell’Iva se tali beni sono utilizzati esclusivamente per fini strumentali all’attività.

Leggi la definizione di:
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef
– Irpeg – Ires
– Ammortamento dei beni

Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi

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