NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell’ex coniuge?

Scarica il pdf

L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorziole, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.

· Sentenze sul diritto alla quota del t.f.r. in caso di divorzio

Articoli correlati
3 Luglio 2026
Come si compila il Quadro M del Modello 730/2026

In questa guida fiscale vediamo come si compila il quadro M del Modello 730/2026, il...

3 Luglio 2026
Contributo spedizioni extra UE: il pagamento dei 2 euro parte dal 1° ottobre 2026

L'entrata in vigore del contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra...

3 Luglio 2026
Bonus carburanti 2026: il credito d’imposta si estende trasporto passeggeri e agli NCC

Il bonus carburanti 2026 amplia il proprio raggio d'azione e coinvolge anche il settore...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto