Nella Risoluzione n. 45 del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche (se di importo superiore a 1.000 Euro).
L’Agenzia ha riepilogato la disciplina in materia.
Ha poi concluso, affermando che dal quadro normativo emerge che le sanzioni applicabili, in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, sono indicate al comma 5 dell’articolo 25 della Legge n. 133 del 1999.
Tali sanzioni consistono nella decadenza dalle agevolazioni della Legge n. 398 del 1991 e nella sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 Euro.
Non è, invece, più applicabile l’articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 473 del 1999 e, quindi, in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità, non si può più procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti e del regime di esenzione dall’Irpef per i percipenti delle somme corrisposte dalle associazioni sportive dilettantistiche (esenzione prevista per i compensi fino all’importo di 7.500 Euro).
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, in caso di erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, rimane ferma la regola della necessaria tracciabilità dei versamenti, a prescindere dall’importo, ai fini della fruizione, da parte del soggetto che ha effettuato l’erogazione, del beneficio fiscale riconosciuto.