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12 Aprile 2019

Legge di Bilancio per il 2019: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su tutte le novità fiscali

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Nella Circolare n. 8 del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019. Nel documento si tiene soprattutto conto delle risposte fornite ai quesiti della stampa specializzata, con riferimento, in particolare, alle novità riguardanti l’estensione del regime forfettario, l’imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef, il bonus previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la disciplina dell’iper ammortamento, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica.

La Circolare è molto ampia ed è suddivisa in sette capitoli:

Il primo capitolo della Circolare è dedicato alla “Flat Tax”, ai regimi forfettari ed alle imposte sostitutive.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’importante novità dell’innalzamento della soglia dei ricavi/compensi entro la quale è possibile beneficiare del regime forfettario. Si tratta della soglia di 65.000 Euro ora valida per tutti i contribuenti interessati. Anche il nuovo limite va verificato avendo riguardo ai ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime.

Nella Circolare, è, altresì, ricordato che i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile così calcolato, quindi, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap della misura del 15 %.

Tra le cause di esclusione dell’applicazione del regime forfettario, vi è quella che riguarda le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti che siano direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i parametri ai quali fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti ed i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta. La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta. Ad esempio, un soggetto che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se, alla fine del 2019, risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di soggetti a lui direttamente o indirettamente riconducibili, deve fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020.

Ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscali istituiti per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda i rapporti tra il regime forfettario ed il regime semplificato per cassa, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che anche il regime semplificato è un regime naturale per i soggetti che esercitano attività d’impresa e sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti il cui regime naturale sia il regime forfettario possono accedere al regime semplificato per cassa, esprimendo una specifica opzione in proposito. Eccezionalmente, i contribuenti che possiedono i requisiti per l’applicazione del regime forfettario ed abbiano comunque optato per il regime di contabilità semplificata possono passare al regime forfettario, senza dover attendere un triennio dall’esercizio dell’opzione. Si tratta, infatti, di due regimi naturali per i contribuenti minori.

Inoltre, un contribuente che l’anno scorso era in regime semplificato in quanto non aveva i requisiti per accedere al regime forfettario, può applicare il regime forfettario da quest’anno, qualora ora abbia i requisiti necessari, senza dover attendere il triennio e senza dover esercitare una specifica opzione.

Ancora, un contribuente che l’anno scorso era in regime ordinario potrà effettuare il passaggio al regime forfettario, senza attendere il decorso del triennio previsto generalmente per gli esercizi delle opzioni Iva. Qualora nel passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno nel quale l’Iva è applicata nei modi ordinari emerga un’eccedenza di credito Iva, questa può essere richiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione.

Nella Circolare, sono forniti chiarimenti anche in merito all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap introdotta per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 Euro. L’imposta sostitutiva è del 20 % e troverà applicazione dal 1° gennaio 2020.

Tale imposta sostitutiva deve essere applicata al reddito determinato secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

E’ ricordato che i ricavi conseguiti ed i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito al quale si riferiscono le somme è soggetto all’imposta sostitutiva. Inoltre, i contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge. Dovranno comunque indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi.

I contribuenti persone fisiche che applicano tale imposta sostitutiva sono esonerati dall’applicazione dell’Iva, come i contribuenti soggetti al regime forfettario, fermo restando l’obbligo della fatturazione elettronica.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo:

  • all’abrogazione dell’IRI;
  • al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee;
  • al regime fiscale per i produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi;
  • all’estensione al familiare coadiuvante dei benefici fiscali del coltivatore diretto;
  • all’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolati di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • all’imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • alla cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale;
  • all’acconto della cedolare secca.

Il secondo capitolo riguarda le misure in materia di imposte sui redditi ed Irap per le imprese e, in particolare:

  • la tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione;
  • l’abrogazione dell’ACE;
  • la proroga e la rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento) ed il Cloud computing;
  • la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali;
  • l’estromissione agevolata degli immobili strumentali;
  • la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni;
  • la proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni;
  • il differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
  • la deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9;
  • la facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali;
  • la deducibilità ai fini Ires ed Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali;
  • il regime fiscale delle imprese immobiliari;
  • la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef;
  • l’abrogazione delle deduzioni e del credito d’imposta Irap.

Riguardo alla nuova disciplina dell’iper ammortamento, in particolare, i limiti ora previsti, in relazione agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le percentuali di maggiorazione, si applicano solo ai nuovi investimenti. Gli investimenti rilevanti, ai fini dell’applicazione delle nuove percentuali di maggiorazione, pertanto, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, oppure dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, purché entro il 31 dicembre 2019 sussista la duplice condizione dell’ordine accettato dal venditore e dell’acconto versato nella misura di almeno il 20 % del costo di acquisto.

Invece, gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, vi sia stato un ordine accettato dal venditore e vi sia stato il pagamento di acconti nella misura di almeno il 20 % del costo di acquisto, rientrano nella normativa previgente e, pertanto, oltre a beneficiare della maggiorazione del 150 %, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili in virtù della nuova normativa.

Nella Circolare, è ricordato che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni, è necessario produrre una determinata documentazione. In particolare, le imprese che intendono beneficiare della maggiorazione devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni con un costo di acquisto superiore a 500.000 Euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, dai quali risulti che il bene acquistato possiede delle caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi degli allegati A o B della Legge di Bilancio per il 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questi documenti (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata o attestato di conformità) devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta nel quale il bene entra in funzione o, se successivo, entro il periodo d’imposta nel quale il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, inoltre, l’agevolazione dell’iper ammortamento può essere fruita soltanto dal periodo d’imposta nel quale si verifica il requisito dell’interconnessione.

In caso di perizia giurata, è sufficiente che il giuramento sia effettuato entro la data di chiusura del periodo d’imposta, mentre non è necessario dimostrare in altri modi la data di acquisizione da parte dell’impresa.

Riguardo alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto “Decreto dignità”), questa trova applicazione agli investimenti effettuati a partire dal 15 luglio 2018. La nuova normativa prevede il recupero dell’agevolazione dell’iper ammortamento qualora i beni che hanno beneficiato di tale misura siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il recupero dell’agevolazione riguarda tutte le cessioni dei beni agevolati, indipendentemente dalla circostanza che siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero, oltre che le destinazioni a strutture produttive situate all’estero.

Il recupero dell’agevolazione non scatta qualora il singolo bene oggetto dell’agevolazione ceduto sia sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori. Inoltre, il trasferimento della titolarità di un’azienda o di un ramo d’azienda che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, la cui fruizione continuerà in capo all’avente causa.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di “Cloud computing”, a beni immateriali facenti parte dell’elenco dell’allegato B della Legge di Bilancio per il 2017, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina che prevede l’agevolazione.

E’ evidenziato, inoltre, che la maggiorazione dell’iper ammortamento, in quanto misura generale, è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme che disciplinano queste ultime non prevedano espressamente il divieto di cumulo con misure a carattere generale.

Il terzo capitolo della Circolare del 10 aprile 2019 è dedicato ai crediti d’imposta. In particolare, sono trattati i seguenti argomenti:

  • modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0;
  • disciplina dello “sport bonus”;
  • credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici;
  • incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica;
  • incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti;
  • limite de minimis per gli incentivi all’editoria ed all’emittenza locale;
  • agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici;
  • quote percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta;
  • credito d’imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati;
  • credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Il quarto capitolo della Circolare è dedicato alle deduzioni e detrazioni fiscali:

  • proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili;
  • proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde;
  • investimenti in start-up innovative;
  • incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto;
  • detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti.

Il quinto capitolo della Circolare riguarda le disposizioni in materia di Iva:

  • sterilizzazione della clausole di salvaguardia Iva;
  • aliquota Iva dei dispositivi medici;
  • aliquota Iva di prodotti di panetteria;
  • i contributi dello Stato alle società partecipate;
  • il regime speciale Iva per i produttori agricoli;
  • la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo;
  • la fatturazione elettronica ed i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;
  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di sponsorizzazione stipulati da soggetti passivi con opzione per il regime previsto dalla Legge n. 398 del 1991;
  • consultazione delle fatture elettroniche;
  • estensione dell’istituto del gruppo Iva ai Gruppi Bancari Cooperativi.

Il sesto capitolo della Circolare è dedicato all’imposta di registro, all’imposta di bollo e ad altri tributi indiretti:

  • l’imposta di registro;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI;
  • l’imposta di bollo virtuale per banche ed intermediari finanziari;
  • l’imposta sui servizi digitali;
  • la rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni;
  • il canone TV.

Infine, il settimo capitolo della Circolare riguarda varie disposizioni agevolative ed altre novità:

  • la definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – saldo e stralcio;
  • la riduzione a metà dell’Ires ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973;
  • il terzo settore;
  • il regime fiscale Ires delle strutture periferiche di natura privatistica di enti pubblici non economici;
  • la Zona Franca Urbana del Sisma del Centro Italia;
  • la Zona Franca Urbana della Città Metropolitana di Genova;
  • la proroga dei termini relativi al sisma del centro Italia;
  • la modifica alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante;
  • i Fondi di Venture Capital;
  • la modifica della soglia di accesso all‘interpello sui nuovi investimenti;
  • l’estensione del regime previsto dal titolo III del Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, nel caso di società partecipanti al gruppo Iva.
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