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27 Febbraio 2015

Imposta sulla pubblicità: è applicata quando il logo dell’impresa è apposto sull’autovettura

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2631 dell’11 febbraio 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità di un avviso di accertamento con il quale veniva recuperata a tassazione l’imposta sulla pubblicità relativa ad automezzi presi a noleggio ed utilizzati dall’impresa contribuente per trasportare propri prodotti e sulle cui fiancate era esposto il logo.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’avviso di accertamento era illegittimo. Infatti, il legislatore aveva come intenzione quella di esentare dal tributo non soltanto le imprese di autotrasporto, ma anche le imprese di produzione di beni e servizi che effettuano come attività strumentale il trasporto della merce prodotta.

La Corte di Cassazione ha dato, invece ragione all’Amministrazione finanziaria. La Corte, in particolare, ha ricordato la regola generale contenuta nell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, secondo la quale sono assoggettati all’imposta sulla pubblicità i veicoli in genere sui quali è esposta la pubblicità.

Tra i veicoli in genere sono assoggettati all’imposta, i veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, quando il marchio, la ragione sociale o l’indirizzo dell’impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

I veicoli in questione sono, invece, esenti dall’imposta quando appartengono alla proprietà dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, e sono effettivamente utilizzati per il lavoro di trasporto.

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