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31 Luglio 2015

Benefici prima casa: l’abitazione situata in area destinata a ville è di per sé di lusso

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16025 del 29 luglio 2015, ha affrontato nuovamente una questione relativa alla revoca dei benefici fiscali previsti per la “prima casa”.

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato che il contribuente aveva usufruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali in questione in quanto l’immobile acquistato aveva le caratteristiche di un’abitazione di lusso.

In primo grado, veniva data ragione al contribuente. Anche la Commissione Tributaria Regionale procedeva al rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione che l’immobile acquistato dal contribuente, in realtà, non aveva la caratteristiche dell’abitazione di lusso.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, impugnava la pronuncia della CTR in Cassazione, sostenendo che erroneamente i Giudici di secondo grado avevano escluso la qualità di abitazione di lusso per l’immobile acquistato dal contribuente soltanto sulla base della considerazione che l’abitazione in questione aveva una superficie di 78 mq ed aveva finiture di tipo ordinario. Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, la sola circostanza che l’edificio era situato su un’area destinata a “ville unifamiliari isolate” era di per sé sufficiente a qualificarlo come abitazione di lusso.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la Cassazione ha affermato che, per stabilire che un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici “prima casa”, occorre fare riferimento all’articolo 1 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, che richiama l’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969, secondo il quale è sufficiente ad attribuire la qualifica di lusso alle abitazioni la circostanza che siano state realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville o parco privato.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, l’immobile sito in area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive.

Rileva, infatti, la collocazione urbanistica che costituisce indice di particolare prestigio e risulta essere, quindi, una caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come di lusso.

La Cassazione ha, pertanto, annullato la pronuncia impugnata ed ha rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il riesame della controversia.

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