NULL
Altre Novità
17 Gennaio 2009

Transazioni fiscali: contestualità non obbligatoria

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 gennaio 2009, n. 3, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al principio di “contestualità” di cui all’articolo 182-ter della Legge fallimentare, così come modificato dall’art. 2, comma 5, lettera b), D.L. n. 185/2008.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che la proposta di dilazionare i debiti tributari all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione non deve necessariamente essere presentata nello stesso giorno in cui viene depositata presso il tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.

Tuttavia, le Entrate sottolineano che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per ottenere la risposta del fisco decorre dalla data in cui sia l’agente alla riscossione che l’ufficio ricevono la domanda: pertanto, è interesse dell’istante assicurare la “contestualità” prevista dalla disciplina.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
9 Ottobre 2026
Successioni, donazioni e prima casa: via ai nuovi 33 codici tributo per F24

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il...

9 Ottobre 2026
Anomalie IVA nel modello Redditi 2024: come intervenire

L’Agenzia delle Entrate avvia nuove comunicazioni preventive rivolte ai titolari di...

9 Ottobre 2026
Controlli automatici fiscali: nuovi codici tributo per pagamenti parziali

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per consentire ai...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto