NULL
Altre Novità
17 Gennaio 2009

Transazioni fiscali: contestualità non obbligatoria

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 gennaio 2009, n. 3, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al principio di “contestualità” di cui all’articolo 182-ter della Legge fallimentare, così come modificato dall’art. 2, comma 5, lettera b), D.L. n. 185/2008.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che la proposta di dilazionare i debiti tributari all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione non deve necessariamente essere presentata nello stesso giorno in cui viene depositata presso il tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.

Tuttavia, le Entrate sottolineano che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per ottenere la risposta del fisco decorre dalla data in cui sia l’agente alla riscossione che l’ufficio ricevono la domanda: pertanto, è interesse dell’istante assicurare la “contestualità” prevista dalla disciplina.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto