NULL
Altre Novità
11 Dicembre 2009

Pubblicità esposta sui veicoli noleggiati soggetta ad imposta: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 24311/2009, la Corte di Cassazione si è espressa riguardo la corretta applicazione della normativa che disciplina la pubblicità effettuata tramite l’uso di veicoli contenuta nell’articolo 13, D.Lgs. n. 507/1993.

Secondo i giudici, la pubblicità esibita da un’impresa su veicoli di proprietà di soggetti terzi (esercenti attività di autonoleggio) ma utilizzati per il trasporto di propri prodotti è soggetta ad imposta sulla pubblicità.

L’esenzione dal pagamento del tributo si rende pertanto applicabile solo alle imprese che esercitano l’attività di trasporto per conto proprio (cioè usano mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
5 Settembre 2025
Apertura Partita IVA per Instagram Influencer non fake: tasse, costi e come fare

Nell’era digitale molti giovani e meno giovani decidono di mettersi in proprio...

5 Settembre 2025
Tasse universitarie e pagamento tassa concorsuale Dottorati: ecco l’elenco delle spese detraibili

Una delle voci detraibili più rilevanti nella dichiarazione dei redditi è...

5 Settembre 2025
Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e responsabilità degli amministratori

In questa guida oltre ad analizzare le ultime novità introdotte in merito alla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto