NULL
Altre Novità
29 Settembre 2007

Omesso pagamento contributo unificato: istituito il codice tributo

Scarica il pdf

Con Risoluzione 24 settembre 2007, n. 265, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione da applicare in caso di parziale od omesso versamento del contributo unificato di cui all’art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Il nuovo codice tributo è il 669T da indicarsi nel modello di pagamento F23.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto