NULL
Altre Novità
27 Novembre 2009

Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Maggio 2025
Contabilità analitica: ecco cosa sapere ed esempi pratici per i manager

Cos’è la contabilità analitica e perché è così importante? Si tratta di uno...

9 Maggio 2025
Apertura Partita IVA per guida turistica: costi, tasse e contributi

Come aprire Partita IVA per guida turistica? Quali sono i costi, le tasse ed i...

9 Maggio 2025
Nuove regole per i soggetti extra UE per operare nel Vies

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con un provvedimento del 14 aprile 2025, le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto