NULL
Altre Novità
27 Novembre 2009

Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale: Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto