NULL
Altre Novità
13 Ottobre 2007

Impugnabili gli atti anche se non elencati dalla legge

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 21405/2007, depositata l’8 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che un atto può essere impugnato davanti all’organo giudiziale anche se questo non è compreso dalle norme sul processo tributario.

Ciò che conta è che l’atto contenga una pretesta tributaria definitiva. E’ perciò impugnabile, nonostante la sua mancata menzione, anche l’invito al pagamento inviato dal Comune al contribuente.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto