NULL
Altre Novità
19 Ottobre 2009

Imposta di registro su compravendite immobiliari: si prescinde dal nome dell’atto

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 22/02/09, la CTP di Vercelli ha stabilito che in tema di compravendite immobiliari l’imposta di registro debba essere pagata sull’atto che, alla luce della comune intenzione delle parti, risulta essere l’atto definitivo traslativo della proprietà.

Infatti, a tal fine si deve prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto posto in essere, dal momento che l’art. 20, TUIR individua la ragione della tassazione negli elementi della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti negoziali delle parti, anche se non vi sia corrispondenza con il titolo utilizzato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
17 Luglio 2026
Cassetto fiscale più ampio: arrivano nuovi documenti consultabili online

Dal 16 luglio 2026 il Cassetto fiscale si evolve con nuove funzionalità che consentono...

17 Luglio 2026
Possibili anomalie ISA 2026: l’Agenzia delle Entrate avvisa contribuenti e professionisti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 luglio 2026 con cui...

17 Luglio 2026
Detrazione spese veterinarie nel 730/2026: novità ed istruzioni operative

Una guida fiscale sulla detrazione spese veterinarie nel 730/2026: come funziona la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto