NULL
Altre Novità
19 Ottobre 2009

Imposta di registro su compravendite immobiliari: si prescinde dal nome dell’atto

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 22/02/09, la CTP di Vercelli ha stabilito che in tema di compravendite immobiliari l’imposta di registro debba essere pagata sull’atto che, alla luce della comune intenzione delle parti, risulta essere l’atto definitivo traslativo della proprietà.

Infatti, a tal fine si deve prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto posto in essere, dal momento che l’art. 20, TUIR individua la ragione della tassazione negli elementi della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti negoziali delle parti, anche se non vi sia corrispondenza con il titolo utilizzato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto