NULL
Altre Novità
19 Ottobre 2009

Imposta di registro su compravendite immobiliari: si prescinde dal nome dell’atto

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 22/02/09, la CTP di Vercelli ha stabilito che in tema di compravendite immobiliari l’imposta di registro debba essere pagata sull’atto che, alla luce della comune intenzione delle parti, risulta essere l’atto definitivo traslativo della proprietà.

Infatti, a tal fine si deve prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto posto in essere, dal momento che l’art. 20, TUIR individua la ragione della tassazione negli elementi della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti negoziali delle parti, anche se non vi sia corrispondenza con il titolo utilizzato.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
15 Maggio 2026
Isa, chi può accedere ai benefici fiscali?

Un approfondimento fiscale sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), che...

15 Maggio 2026
Aiuti di Stato in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate segnala errori e anomalie

...

15 Maggio 2026
Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornata la lista delle giurisdizioni

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto