NULL
Altre Novità
22 Aprile 2006

Fatture false: ammissibili i documenti reperiti presso società terze

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7314, ha disposto un onere della prova più gravoso per le società che vogliono provare la falsità delle fatture emesse nei loro confronti.

Secondo i giudici è valido l’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio IVA fondato su documenti reperiti dalla Guardia di Finanza presso società terze alla contribuente, anche se questa aveva presentato querela di falso.

Secondo i giudici, la società deve fornire prove certe della sua estraneità ai documenti.

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto