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11 Settembre 2009

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

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Con Risoluzione 13 agosto 2009, n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla concessione del credito per le aziende che investono in aree svantaggiate realizzando investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alle deroghe di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 87 del Trattato UE delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare, come precisato nella Circolare 11 aprile 2008, n. 38, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per “struttura produttiva” deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento ubicato nelle sopra citate aree svantaggiate.

Nello specifico, si tratta di:

  • un autonomo ramo di azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
  • una autonoma diramazione territoriale dell’azienda o di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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    Novità Irpef - Ires
    3 Marzo 2008

    Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate: Risoluzione delle Entrate

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    Con Risoluzione 27 febbraio 2008, n. 65, l’Agenzia delle Entrate, interpellata da una direzione regionale, ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all’art. 8, Legge n. 388/2000.

    Secondo l’Agenzia, il beneficio fiscale in esame spetta a condizione che il bene oggetto dell’investimento venga completamente realizzato. L’Amministrazione chiarisce, inoltre, che il diritto all’agevolazione decade soltanto qualora non venga presentato il modello di comunicazione obbligatoria (Cvs) e pertanto, nel caso in cui tale modello sia stato regolarmente inviato, seppur compilato in modo non corretto, il diritto all’agevolazione non decade.

     

    Fonte:  www.seac.it

     

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