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14 Gennaio 2006

Ai concessionari della riscossione niente rimborso per le notifiche

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Con Risoluzione 27 dicembre 2005, n. 181, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai concessionari della riscossione non può essere riconosciuto il diritto di addebitare le spese di notifica dei preavvisi di fermo amministrativo al contribuente, in caso di riscossione andata a buon fine.

Infatti, ad essi è riconosciuto un rimborso forfetario, così come previsto dal D.Lgs. n. 112/1999, che rinvia, per la precisa individuazione del compenso, ad una tabella ministeriale, adottata con Decreto dirigenziale 21 novembre 2000.

E’ stato inoltre precisato nella Risoluzione che il D.Lgs. n. 112/1999 supera di fatto il precedente D.M. n. 503/1998, il quale, pertanto, deve ritenersi non più in vigore, a nulla valendo il richiamo a quest’ultimo effettuato dal D.L. n. 203/2005.

Fonte:  www.seac.it

 

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