NULL
Altre Novità
13 Luglio 2007

Accordi di consolidamento: niente imposta di registro

Scarica il pdf

Con Risoluzione 12 luglio 2007, n. 166, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione dell’imposta di registro ai contratti e regolamenti predisposti dalle società che aderiscono al consolidato nazionale, che possono disciplinare i criteri di determinazione delle somme percepite ed erogate, ecc.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme erogate dalle società controllate alla consolidante hanno lo scopo di corrispondere la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito ed evitare un indebito arricchimento dell’una o dell’altra società.

L’erogazione di tali somme “non discende da un rapporto sinallagmatico in base al quale la società che ha ricevuto la somma si obbliga a cedere un bene o ad effettuare una prestazione a favore dell’erogante“. Il trasferimento di tali somme va pertanto ricollegato agli atti formati per la liquidazione e la riscossione di imposte e per questo non sono soggetti ad imposta di registro, come disposto dall’art. 5, Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
8 Maggio 2026
Guida pratica alla dichiarazione dei redditi 2026: tutto quello che devi sapere

Il presente saggio analizza il quadro normativo e le procedure operative relative alla...

8 Maggio 2026
Precompilata 2026: scadenze e calendario della dichiarazione dei redditi

La Precompilata 2026 è pronta al debutto con un calendario aggiornato, nuove...

8 Maggio 2026
IRAP 2026: approvate novità per l’invio dei dati a Regioni e Province autonome

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le nuove specifiche tecniche IRAP 2026...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto