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Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2016

Detrazioni Irpef: i chiarimenti sulle spese sanitarie, di istruzione ed altri oneri

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Nella Circolare n. 18 del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riportato una serie di chiarimenti su questioni interpretative in materia di spese detraibili in relazione all’Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.

Riguardo alle spese sanitarie, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese relative agli interventi di dermopigmentazione delle ciglia e della sopracciglia possono essere ammesse in detrazione, a condizione che il contribuente abbia una certificazione medica che attesti che tali interventi sono finalizzati a correggere l’effetto, anche secondario, di una patologia della quale soffre, che la fattura per le spese sostenute sia stata rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e che il contribuente sia in possesso della documentazione che dimostri che la prestazione sia stata resa da personale medico.

Rientrano tra le spese sanitarie detraibili anche le spese per prestazioni di crioconservazione di embrioni. Le spese devono essere documentate da una fattura emessa da uno dei centri autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti ed embrioni effettuate all’estero sono ammesse in detrazione soltanto se effettuate per finalità consentite in Italia e se attestate da strutture estere di procreazione medicalmente assistita autorizzate o da medici specializzati italiani. A tal proposito, è stato ricordato che se la documentazione sanitaria è in lingua originale, deve essere corredata da una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può anche essere realizzata direttamente dal contribuente e da lui sottoscritta.

Per quanto riguarda le spese di istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le spese per la mensa scolastica sono comprese tra le spese per la frequenza scolastica e sono, quindi, ora detraibili. La detraibilità di tali spese è ammessa anche quando il servizio di mensa scolastica è reso dal Comune o da altri soggetti diversi dalla scuola. Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi degli istituti scolastici.

La spesa per la mensa scolastica, per poter essere ammessa in detrazione, deve essere documentata tramite ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al soggetto che fornisce il servizio, con l’indicazione nella causale del servizio mensa, della scuola frequentata e del nome e cognome dell’alunno. Qualora il pagamento avvenga in contanti o tramite altre modalità, la spesa dovrà essere documentata mediante un’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, dalla quale risulti l’ammontare della spesa sostenuta nel corso dell’anno ed i dati dell’alunno. Tale attestazione è esente dall’imposta di bollo, così come l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in questione.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’anno 2015, qualora la documentazione risulti incompleta, i dati mancanti relativi all’istituto scolastico di frequenza o allo studente possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento che attesta la spesa.

Importante ricordare che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento dal quale risulta la spesa per la mensa scolastica o, se il documento è intestato direttamente allo studente, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Se la spesa è stata sostenuta da uno soltanto dei genitori o da entrambi i genitori, ma in una percentuale diversa dal 50 % ciascuno, nel documento dal quale risulta la spesa deve essere indicata anche la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Per la detrazione delle spese per la frequenza di Università non statali estere, occorre prendere in considerazione gli importi massimi detraibili per la frequenza di corsi universitari presso Università non statali, stabiliti dal Decreto ministeriale del 29 aprile 2016, adottato alla luce della nuova disciplina in materia prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016. A tal fine, occorrerà far riferimento agli importi fissati per i corsi universitari della medesima area disciplinare e dell’area geografica nella quale è situato il domicilio fiscale del contribuente.

Anche le spese per la frequenza di corsi di laurea presso le Università telematiche possono essere detratte nei limiti fissati dal Decreto ministeriale del 29 aprile 2016, facendo riferimento all’area disciplinare del corso ed all’area geografica nella quale è situata la sede legale dell’Università frequentata.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, in particolare, riguardo alle spese per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore, che dovranno obbligatoriamente essere installati nei condomini entro il 31 dicembre 2016. Se l’installazione dei nuovi sistemi avverrà contemporaneamente alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le spese saranno sicuramente ammesse in detrazione come spese per interventi di riqualificazione energetica (attualmente nella misura del 65 % con un limite massimo della detrazione di 30.000 Euro).

Se i sistemi di contabilizzazione del calore saranno, invece, installati senza che contemporaneamente venga sostituito l’impianto di climatizzazione invernale o se la sostituzione avverrà con un impianto con caratteristiche diverse da quelle suddette, le spese saranno comunque ammesse in detrazione, ma come spese per interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, nella misura attuale del 50 %.

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