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23 Luglio 2017

Definizione agevolata delle controversie tributarie: attuazione delle nuove regole

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017 sono state emanate le disposizioni di attuazione delle nuove regole in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie introdotte con la Manovra Correttiva per il 2017 (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017).

In particolare, il Decreto Legge n. 50 del 2017 dispone che le controversie tributarie nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che sono stati oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Con il Provvedimento del 21 luglio 2017, è stato approvato il modello di domanda che deve essere trasmesso per la definizione agevolata di tali controversie tributarie.

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da colui che vi è subentrato o che comunque ne ha la legittimazione.

Le controversie tributarie definibili sono quelle il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con una pronuncia definitiva.

Il modello della domanda di definizione agevolata è reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017, una per ciascun atto impugnato. La domanda è esente da bollo e deve essere trasmessa per via telematica. I contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate possono provvedere alla trasmissione direttamente. Altrimenti, la trasmissione telematica può essere effettuata tramite uno dei soggetti abilitati oppure presso uno degli Uffici territoriali di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica della domanda dovrà avvenire tramite un servizio web accessibile dai canali Entratel e Fisconline.

La domanda, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, dovrà essere conservata dal richiedente fino all’estinzione della controversia, con i documenti relativi ai versamenti effettuati e con la documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 193 del 2016.

Nel Provvedimento, è precisato che sono da considerarsi tempestive anche le domande presentate entro la scadenza e scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle ragioni dello scarto.

Riguardo al pagamento richiesto per la definizione agevolata, questo può essere effettuato in un’unica soluzione o in un numero massimo di tre rate. Il pagamento rateale non è comunque ammesso se gli importi da versare non superano i 2.000 Euro. Il termine per il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata (il 40 % dell’importo dovuto) è il 2 ottobre 2017. Quanto alle rate successive, se si tratta di tre rate, la seconda rata (pari al 40 % dell’importo dovuto) deve essere versata entro il 30 novembre 2017 e la terza rata (il restante 20 %) deve essere versata entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda rata (del 60 %) deve essere versata entro il 30 novembre 2017. Le rate successive alla prima prevedono l’applicazione degli interessi legali a partire dal 3 ottobre 2017.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 con la possibilità di compensazione.

Quanto al perfezionamento della definizione, questo si verifica tramite il pagamento integrale dell’importo dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda nei termini di legge, secondo le modalità specificate nel Provvedimento. Se non ci sono importi da versare, la definizione si realizza tramite la presentazione della domanda.

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