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22 Settembre 2017

Credito d’imposta per le strutture ricettive e super ammortamento: non opera il divieto di cumulo

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Con la Risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla questione della possibilità di cumulare il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, previsto dal Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, con la misura del “super ammortamento”, ossia la maggiorazione del 40 % del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Il Decreto interministeriale del 7 maggio 2015, contenente le disposizioni di attuazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, prevede che tale credito d’imposta sia alternativo e non cumulabile, con riferimento alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la previsione di non cumulabilità è da riferire alle agevolazioni già in vigore al momento dell’emanazione del Decreto di attuazione ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 83 del 2014, oltre che le medesime finalità. Nella Risoluzione, è riportato l’esempio della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica.

La misura del “super ammortamento”, invece, oltre ad essere stata introdotta successivamente all’emanazione del Decreto interministeriale suddetto, persegue delle finalità ben diverse rispetto a quelle alla base del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Il “super ammortamento” è diretto ad incentivare gli investimenti finalizzati al rinnovo dei beni strumentali. Inoltre, si tratta di una misura che vale esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, a differenza del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive che costituisce un contributo pubblico utilizzabile al fine della riduzione di tutti i versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che la disposizione del Decreto interministeriale del 2015 che prevede il divieto di cumulo tra le agevolazioni non debba essere oggetto di una interpretazione estensiva tale da comprendere anche misure, come quella del “super ammortamento”, con finalità completamente diverse.

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