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6 Giugno 2014

Crediti d’imposta in favore della cultura e del turismo

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Con il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della medesima data, sono state introdotte alcune misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto Legge è stata prevista l’introduzione del cosiddetto “Art-bonus”, ossia del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Infatti, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetterà un credito d’imposta nella misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, e del 50 % delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Inoltre, nel Decreto è stato precisato che il credito d’imposta suddetto sarà riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nei limiti del 15 % del reddito imponibile ed ai soggetti titolari del reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta sarà utilizzabile tramite compensazione e non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

E’ stato previsto, altresì, che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali suddette dovranno comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Dovranno, inoltre, dare pubblica comunicazione di tale ammontare e delle destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

L’articolo 6 del Decreto Legge ha previsto, inoltre, un aumento da 5 milioni a 10 milioni di Euro del limite massimo del credito d’imposta destinato alle imprese di produzione esecutiva e delle industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando mano d’opera italiana, film o parti di film stranieri.

E’ stato, altresì, aumentato lo stanziamento per gli sconti fiscali in favore di cinema e produzioni audiovisive da 110 milioni a 115 milioni di Euro. Tale incremento opererà a partire dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni applicative di tali benefici fiscali dovranno essere emanate con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il Decreto in questione dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2014.

All’articolo 9 del Decreto Legge sono stati, inoltre, previsti degli interventi volti a sostenere la competitività nell’ambito del turismo, favorendo la digitalizzazione del settore. In particolare, per i periodo d’imposta 2015, 2016 e 2017, verrà riconosciuto agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari un credito d’imposta nella misura del 30 % dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo individuate nella medesima disposizione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale, strumenti per la promozione digitale di proposte ed offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per i fini predetti), fino all’importo massimo complessivo di 12.500 Euro e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo determinato dalla normativa (15 milioni di Euro per ciascun periodo d’imposta). Il credito d’imposta in questione sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta suddetto non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini che verranno indicati con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Le modalità attuative di tale agevolazione fiscale dovranno essere determinate con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, che dovrà essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

All’articolo 10 del Decreto Legge, inoltre, è stata prevista un’ulteriore agevolazione fiscale per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. In particolare, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e per i due successivi periodi d’imposta, alle strutture ricettive già esistenti alla data del 1° gennaio 2012, sarà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 Euro nei periodi d’imposta suddetti per alcuni interventi individuati nella normativa (interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche). Il credito d’imposta sarà, però, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 20 milioni di Euro per il 2015 e di 50 milioni di Euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Anche tale credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo ed utilizzabile soltanto in compensazione. Inoltre, la prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Con un Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare antro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della Legge di conversione del Decreto, saranno stabilite le disposizioni applicative dell’agevolazione fiscale in questione. Tali disposizioni riguarderanno, in particolare, le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d’imposta, le tipologie di interventi ammessi al beneficio, le procedure per l’ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

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