NULL
Altre Novità
19 Giugno 2015

Credito d’imposta per le strutture alberghiere: approvate le disposizioni applicative

Scarica il pdf

Con un Decreto interministeriale adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 7 maggio 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 83 del 2014.

All’articolo 3 del Decreto, è precisato che l’agevolazione concedibile alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 consiste in un credito d’imposta della misura del 30 % per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di incremento dell’efficienza energetica o di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

Per conservare il credito d’imposta, i beneficiari non dovranno cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa alberghiera i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

Il credito d’imposta verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo e verrà concesso nel limite di 200.000 Euro nei tre anni d’imposta.

Inoltre, il credito d’imposta in questione è alternativo e non cumulabile, per le medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

All’articolo 4 del Decreto interministeriale, sono individuate le spese eleggibili ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Per accedere al credito d’imposta, come previsto all’articolo 5 del Decreto, le imprese dovranno, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, presentare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un’apposita domanda, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite dal Ministero medesimo.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2014, è precisato che la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Vengono, inoltre, specificati, sempre all’articolo 5 del Decreto, il contenuto della domanda e la documentazione che deve essere allegata.

Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Ministero comunica all’impresa che ha presentato domanda se l’agevolazione è stata concessa o è stata negata e, nel primo caso, quale sia l’importo del credito effettivamente spettante.

Ancora, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’Irap. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, secondo modalità che dovranno essere definite successivamente in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

All’articolo 6 del Decreto sono indicati i limiti complessivi di spesa per i quali verranno riconosciuti i crediti d’imposta ed i criteri in base ai quali verranno assegnate le risorse. 

L’articolo 7 è, infine, dedicato alle cause di revoca, e l’articolo 8, ai controlli ed alle procedure di recupero del credito eventualmente illegittimamente fruito.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto