NULL
Saggi
14 Novembre 2015

Jobs Act, contratto di ricollocazione : Requisiti, decorrenza, presentazione delle domande

Scarica il pdf

Il Decreto Legislativo n. 22 del 04.03.2015

Il Decreto Legislativo n. 22 del 04.03.2015 recante “Disposizioni per il riordino in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocamento dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06.03.2015 ed entrato in vigore il 07.03.2015 ha rivoluzionato in maniera significativa gli interventi (ammortizzatori sociali) in caso di disoccupazione involontaria, prevedendo anche un importante sostegno anche nei casi in cui la situazione di inattività perduri oltre i termini di copertura tradizionale.

 

Art. 17 – Contratto di ricollocazione:

Al Titolo III, articolo 17, del Decreto Legislativo n. 22 infatti è disciplinato il Contratto di Ricollocazione che prevede l’erogazione dell’Assegno di Ricollocazione (detto anche voucher o dote individuale di ricollocazione, da non confondore con gli altri voucher previsti dall’Inps per il pagamento dei lavori occasionali).

Il contenuto di questo decreto è stato tra l’altro confermato dal Consiglio dei Ministri del 11.06.2015.

Si è voluto così stabilire un collegamento tra le misure economiche di sostegno al reddito e le attività di politiche attive tese ad incentivare la ricollocazione e il reinserimento nel modo del lavoro dei soggetti disoccupati o privi di lavoro, purché immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

 

Condizioni di accessibilità:

Le condizioni indispensabili per poter accedere all’assegno di ricollocazione sono:

  • lo stato di disoccupazione da almeno 4 mesi ed il conseguente diritto a percepire la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego);
  • l’iscrizione ad un portale unico “Portale Unico registrazione Persone in cerca di lavoro” (banca dati) che gestirà il profilo del soggetto interessato a reinserirsi sul mercato del lavoro;
  • la partecipazione attiva del soggetto ad un percorso di formazione, corsi di riqualificazione, percorsi di politiche attive, promosse dal Centro dell’Impiego e indicate nel Patto di Servizio stipulato tra quest’ultimo ed il lavoratore;
  • l’impegno ad accettare eventuali proposte di lavoro conformi al proprio profilo attidudinale e professionale;
  • la disponibilità a svolgere attività di volontariato presso il comune di residenza.

 

La presentazione della domanda di iscrizione al Portale vale come dichiarazione di immediata disponibilità in caso di chiamata.

Entro 60 giorni dalla registrazione al portale il disoccupato sarà convocato per la sottoscrizione del Patto di Servizio individuale grazie al quale sarà possibile definire nel dettaglio il profilo individuale di occupabilità e il percorso formativo e di riqualificazione da attuare.

I destinatari dell’assegno di ricollocazione potranno essere chiamati a svolgere prestazioni socialmente utili presso i Comune di residenza senza che ciò precluda la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro.

 

Il Patto individuale di servizio:

Il Patto di servizio è di fatto un accordo sottoscritto tra il Centro per l’impiego o l’Ente di Formazione scelto dal disoccupato ed il disoccupato stesso.

Potranno sottoscrivere il contratto di ricollocazione anche le agenzie di somministrazione, di intermediazione per il lavoro, di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione autorizzate dal Ministero del Lavoro, nonché tutti gli organismi, sia pubblici che privati, accreditati dalle Regioni.

In esso si definiscono le condizioni per l’erogazione e la fruizione dei servizi (corsi di formazione, percorsi formativi tesi alla riqualificazione professionale, orientamento, addestramento); con esso si cerca di meglio definire i profili professionali dei soggetti destinatari dei servizi così da favorire il loro ingresso occupazionale, coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro.

Il patto di servizio conterrà un’insieme di iniziative atte a favorire l’individuazione dell’occupazione “ideale” in relazione al profilo di occupabilità del soggetto che sarà seguito da un responsabile del progetto.

Infatti, il disoccupato ha il diritto di ricevere dal soggetto accreditato l’assistenza appropriata per la ricerca della nuova occupazione.

 

L’importo dell’assegno di ricollocazione:

L’importo dell’assegno sarà determinato in relazione al profilo individuale e professionale del richiedente e conseguentemente dal livello di occupabilità del disoccupato.

Al solo fine di dare un ordine di grandezza si potrebbe andare da un minimo di € 1.500,00 fino anche a € 3-4.000,00.

Non si tratta di una prestazione a sostegno del reddito in quanto la spendibilità dell’assegno è esclusivamente possibile presso gli Enti autorizzati a dare attuazione al patto di servizio (Centro per l’impiego, Enti di formazione).

In ogni caso non costituirà reddito imponibile ai fini fiscali.

All’assegno di ricollocazione si può accedere anche in caso di licenziamento legittimo.

 

L’istituzione dell’Anpal e il fascicolo elettronico individuale:

I recenti Decreti Legislativi approvati nel corrente mese di settembre 2015 ha la creazione della Nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (Anpal), ente che nascerà dalla collaborazione di Inps, Inail, Enti di Formazione, Agenzie per il Lavoro, intermediari autorizzati per il lavoro, Italia Lavoro e Isfol, allo scopo di creare una rete in grado di fornire tutta una serie di specifici servizi con l’obiettivo di migliorare e garantire l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro sia nell’ambito dell’ambiente pubblico che privato.

Per ogni soggetto vi sarà un fascicolo elettronico individuale, accessibile a tutti  i soggetti interessati (Regione e Provincie comprese) che provvederà ad aggiornare la posizione individuale del soggetto alla ricerca di occupazione; l’istituzione di questa banca dati elettronica è assolutamente importante in quanto ha lo scopo di ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in relazione le aziende che ricercano personale con specifiche abilità e requisiti e i lavoratori in cerca di occupazione che rispondono ai requisiti richiesti.

Allo scopo di monitorare anche le successive attività il datore di lavoro che procede con l’assunzione di un soggetto attraverso questa Agenzia dovrà comunicare telematicamente l’assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro, le eventuali cessazioni o licenziamento del lavoratore stesso.

Il fascicolo elettronico e conseguente i suoi aggiornamenti saranno consultabili da tutti i soggetti interessati tra cui Regioni e Province.

 

Le risorse finanziarie:

Il contratto di ricollocazione e la relativa dote individuale sarà finanziato con il Fondo per le politiche attive istituito presso il Ministero del Lavoro.

I fondi stanziati a disposizione di questo progetto, allo stato attuale con effetto solo per il 2015 in assenza di ulteriori rifinanziamenti, ammontano a € 18 milioni mentre per il 2016 a 20 milioni.

Di fatto attraverso le risorse accreditate del contributo dovuto dai datori di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il solo 2015 si è potuto incrementare i fondi sopra indicati di 32 milioni di euro.

Dal 2016 inoltre le Regioni potranno incrementare le risorse finanziarie disponibili per il contratto di ricollocazione nell’ambito della loro programmazione delle politiche attive del lavoro.

 

Decadenza:

L’assegno di ricollocazione sarà spendibile presso le strutture sopra indicate (centro per l’impiego, agenzie autorizzate per il il lavoro) che forniranno l’assistenza necessaria all’inserimento del soggetto nel mercato del lavoro; consentirà di accedere, in funzione del proprio personale profilo attitudinale, a percorsi di riqualificazione, aggiornamento, formazione professionale così da favorire la richiesta da parte delle aziende.

La domanda del voucher sarà equiparato di fatto ad una dichiarazione di disponibilità immediata (ovvero nel caso di individuazione di un datore di lavoro attinente al proprio profilo individuare, il soggetto non potrà esimersi dall’accettare la proposta.

In particolare il disoccupato, al fine di non decadere dal diritto dell’assegno di ricollocazione, non potrà rifiutare l’offerta se sussistono i seguenti presupposti:

  • coerenza con esperienze e competenze maturate;
  • retribuzione superiore del 20% rispetto all’ultima indennità percepita nel mese precedente;
  • durata della disoccupazione;
  • distanza dal domicilio e tempi di trasferimento (ovvero entro i 50 chilometri dal luogo di residenza o sede raggiungibile in non più di 80 minuti servendosi dei mezzi di trasporto pubblici).

In caso di immotivato rifiuto di una proposta congrua al proprio profilo (ovvero coerente con le proprie esperienze professionali pregresse, con le proprie aspirazioni, con la distanza dal domicilio, ecc…) o di mancato rispetto degli impegni con riferimento al periodo di riqualificazione, il soggetto vedrà ridotta o addirittura sospesa l’indennità che sta percependo (Naspi, Asdi o Dis coll).

 

Il disoccupato parziale:

Il Decreto Legislativo n. 22/2015 ha introdotto anche lo status di disoccupato parziale, attribuendo anche a quest’ultimo il diritto all’accesso al contratto di ricollocazione.

I soggetti appartenenti a questa categoria saranno inseriti in una specifica classe di profilazione ai fini di determinarne il livello di occupabilità e anche con loro sarà sottoscritto un patto di servizio personalizzato.

Rientrano nella categoria del disoccupato parziale:

  • il lavoratore dipendente o autonomo il cui reddito annuo prevedibile corrisponda a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettandi ex art. 13 D.P.R. 917/1986;
  • la persona che lavora part-time a meno del 70% del tempo e sia alla ricerca di una diversa occupazione;
  • il percettore di un sussidio, in costanza di rapporto di lavoro, quale ad esempio la cassa integrazione, che lavori per meno del 50% delle ore.

Anche in questo caso come nei casi precedentemente analizzati il disoccupato parziale che fa richiesta di accedere al contratto di ricollocazione si impegna a partecipare ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

 

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla redazione

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto