Imposte differite derivanti da una aggregazione di imprese
66. Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), alcune differenze temporanee possono verificarsi in una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, Aggregazione aziendale, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passivitàfiscale differita, come attività e passivitàidentificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attivitàe passivitàfiscali differite influiscono sull’avviamento o sull’importo di qualunque eccedenza della quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identidicabili dell’acquisto rispetto al costo dell’aggregazione. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un’entitànon rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.
67. Come conseguenza di una aggregazione aziendale, l’acquirente puòritenere probabile che realizzeràla propria attività fiscale differita che non era stata rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente puòutilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisito. In tali casi, l’acquirente rileva un’attivitàfiscale differita, ma non la include come parte della contabilizzazione dell’aggregazione aziendale e pertanto non la prende in considerazione nella determinazione dell’avviamento o dell’importo di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione.
68. Se il beneficio potenziale dell’acquisito derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attivitàfiscali differite non soddisfaceva i criteri di cui all’IFRS 3 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata, ma èsuccessivamente realizzata, l’acquirente deve rilevare il conseguente beneficio fiscale differito nel conto economico. Inoltre, l’acquirente deve:
(a) ridurre il valore contabile dell’avviamento all’importo che sarebbe stato rilevato se l’attivitàfiscale differita fosse stata rilevata come attivitàidentificabile a partire dalla data di acquisizione; e
(b) rilevare la riduzione del valore contabile dell’avviamento come un onere.
Tuttavia, tale procedura non deve produrre un’eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione, né deve determinare degli incrementi dell’importo rilevato precedentemente per ognuna di tali eccedenze.
Esempio
L’entitàha acquisito una societàcontrollata che aveva differenze temporanee deducibili pari a 300. L’aliquota fiscale al momento dell’acquisizione era pari al 30 %. L’attività fiscale differita risultante, pari a 90, non fu rilevata come attivitàidentificabile nella determinazione dell’avviamento, pari a 500, risultante dall’aggregazione aziendale. Due anni dopo l’aggregazione, l’entità stimò che i redditi imponibili futuri sarebbero probabilmente stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili. L’entità rileva un’attivitàfiscale differita pari a 90 e rileva nel conto economico il provento fiscale differito pari a 90. L’entità riduce anche il valore contabile dell’avviamento per un importo di 90 e rileva nel conto economico un costo di pari importo. Di conseguenza, il costo dell’avviamento si riduce a 410, trattandosi dell’importo che sarebbe stato rilevato se l’attivitàfiscale differita, pari a 90, fosse stata rilevata come attivitàidentificabile alla data di acquisizione. Se l’aliquota fiscale fosse aumentata fino al 40 %, l’entitàavrebbe rilevato un’attivitàfiscale differita pari a 120 (300 al 40 %) e avrebbe rilevato nel conto economico un provento fiscale differito pari a 120. Se l’aliquota fiscale si fosse ridotta al 20 %, l’entitàavrebbe rilevato un’attivitàfiscale differita pari a 60 (300 al 20 %) e un provento fiscale differito pari a 60. In entrambi i casi, inoltre, l’entitàridurrebbe di 90 il valore contabile dell’avviamento e rileverebbe nel conto economico un costo pari a quell’importo.
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