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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Operazioni e partite in moneta estera 11 Accantonamenti al Fondo Rischi di Cambio |

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11.1 Premesse

Lâ??art. 72, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, sia pur ai soli fini della determinazione fiscale del reddito dâ??impresa, gli “accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio”.

Il principio contabile n. 9, “Conversione in moneta nazionale delle operazioni e partite in moneta estera”, approvato nel luglio/settembre 1988, riteneva accettabile non adeguare al cambio alla data del bilancio crediti e debiti in moneta estera, ma rilevare lâ??effetto dellâ??oscillazione cambi relativo allâ??ammontare netto di tali crediti e debiti in apposita posta dello stato patrimoniale con accredito o addebito al conto economico, a condizione che fossero fornite nelle “note al bilancio” determinate informazioni; si osservava in merito che una che una valutazione congiunta delle partite in valuta estera costituisce spesso unâ??automatica forma di copertura generica dei rischi dei cambi (§ C.II.a.2).

Lâ??accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio costituisce oggi, con le regole stabilite dal citato art. 72, D.P.R. 917, un trattamento contabile largamente diffuso in Italia, benché meno utilizzato con la modifica dellâ??art. 76, comma 2 (disposta dallâ??art. 1, comma 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. in L. 8 agosto 1994, n. 503), che ha consentito lâ??adeguamento a fine esercizio della totalità di crediti e debiti in valuta estera, con rilevanza tributaria delle differenze di cambio sia positive, sia negative.

11.2 Trattamento contabile degli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio.

Come è noto, il fondo di copertura dei rischi di cambio è inizialmente costituito dal saldo negativo di componenti positivi e negativi del reddito dâ??esercizio, ovvero dal saldo tra le differenze negative di conversione e quelle positive, nel caso in cui lâ??importo delle prime sia superiore a quello delle seconde.

Nei successivi esercizi – se il saldo delle suddette differenze, alla data di bilancio, è superiore allâ??ammontare già accantonato e non utilizzato a copertura delle perdite effettivamente subite nellâ??estinguere partite in valuta estera – lâ??eccedenza costituisce un ulteriore accantonamento ad incremento del residuo fondo esistente in contabilità. Se, invece, il saldo delle suddette differenze è inferiore, la parte del fondo eccedente costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria.

Non si considerano in dette determinazioni i crediti e i debiti in moneta estera nel caso in cui il relativo rischio di cambio sia coperto da contratti a termine o da altri contratti di assicurazione.

Quale cambio a fine esercizio, per la determinazione della differenza di conversione, si applica il cambio dellâ??ultimo mese dellâ??esercizio stesso.

Lâ??accredito o addebito al conto economico deve avvenire ricorrendo, rispettivamente, alla voce C)16 d), proventi finanziari, in caso di riduzione del fondo già esistente perché eccessivo, o alla voce C)17, oneri finanziari, nel caso dâ??incremento del fondo perché insufficiente. La classificazione dei componenti reddituali per natura, imposta dalla legge comunitaria e da quella nazionale, fa sì che, in presenza di componenti di natura finanziaria (v. § 5.2), non possano essere utilizzate voci tecnicamente più appropriate, quali gli “accantonamenti”, in quanto esse sono previste solo nellâ??ambito dei costi di natura non finanziaria (B.12).

11.3 Caratteristiche e limiti degli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio

Lâ??accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio consente di compensare differenze positive e negative di cambio, anche quando le prime sono largamente superiori o inferiori alle seconde; ciò comporta il venir meno della sostanziale reciproca copertura che giustificherebbe il suddetto trattamento contabile quale automatica forma di copertura generica dei rischi di cambio, derivante da una valutazione congiunta di crediti e debiti in moneta estera.

Lâ??accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio consente inoltre di compensare differenze positive e negative di conversione, indipendentemente dalla scadenza, dei crediti e dei debiti; non comporta, quindi, il differimento di eventuali utili realizzabili a medio-lungo termine, in violazione del principio di prudenza.

Sotto altro aspetto, invece, lâ??accantonamento in parola privilegia il principio di prudenza rispetto a quello di competenza, in quanto affluiscono al conto economico solo gli utili su cambi realizzati e gli accantonamenti ai fondi già stanziati e risultati eccedenti; non appare, tuttavia, giustificabile il mancato rispetto del principio di competenza per il diverso trattamento fra utili e perdite su cambi, relativi a crediti e debiti con scadenza nei successivi dodici mesi.

Il trattamento delle differenze su cambi attraverso lâ??apposito fondo di copertura di cui allâ??art. 72, D.P.R. 917/1986, utilizza il cambio medio dellâ??ultimo mese dellâ??esercizio, il quale può discostarsi, anche in misura rilevante, dal cambio alla data di fine esercizio.

Tale tecnica inoltre non permette di adeguare in bilancio crediti e debiti al cambio di fine esercizio, ma comporta lâ??iscrizione al passivo di un “fondo” – che in parte è rettificativo del maggior valore dei crediti ed in parte è integrativo del maggior importo dei debiti.

Lâ??accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio non ottempera, pertanto, alle clausole generali di chiarezza e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellâ??esercizio, nonché ai principi generali o postulati che sovraintendono alla redazione del bilancio.

Tuttavia lâ??art. 2426, co. 2, con disposizione chiara, sebbene oggetto spesso di critiche per i possibili effetti di inquinamento del bilancio, consente di “effettuare … accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”; trattasi quindi di accantonamenti che non trovano riscontro in alcuno dei criteri di valutazione previsti dalle norme civilistiche.

Conseguentemente è accettabile che si ricorra al criterio di cui allâ??art. 72, D.P.R. 917/1986, consentito dallâ??ultimo comma dellâ??art. 2426, con le motivazioni prescritte dal numero 14) del successivo art. 2427, allo scopo di conseguire, attraverso lâ??accantonamento del solo saldo negativo delle differenze di cambio, un vantaggio fiscale altrimenti non conseguibile.

In questo caso il Fondo di copertura dei rischi di cambio, o più brevemente il Fondo rischi di cambio, è iscritto nello stato patrimoniale tra gli “altri” fondi per rischi ed oneri (B.3) indistintamente o, se di importo rilevante, distintamente (B.3.a).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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