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Novità Iva
12 Luglio 2019

Tax free shopping e note di variazione: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione n. 65 del 10 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla corretta emissione delle note di variazione Iva nell’ambito del Tax free shopping. Ricordiamo che alcuni chiarimenti erano stati già forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58 dell’11 giugno 2019.

L’emissione delle note di variazione qualora, successivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta dell’operazione aumenti per qualsiasi motivo è soggetta alle regole generali anche in caso di cessioni di beni di importo superiore a 154,94 Euro, comprensivo dell’Iva, in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per loro uso personale o familiare e che siano trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea (Tax free shopping).

In particolare, l’emissione della nota di variazione è richiesta in questo ambito in caso di mancata restituzione della fattura, che sia stata emessa senza applicazione dell’Iva e che sia stata consegnata al cessionario, con il visto che attesti l’uscita dal territorio dell’Unione Europea. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La nota di variazione deve assumere la forma della nota di variazione in aumento e deve passare attraverso il sistema “OTELLO 2.0”. Inoltre, non può essere cumulativa. Quindi, vi deve essere una nota di variazione per ciascuna fattura emessa la cui Iva sia variata.

Considerazioni diverse valgono in caso di variazione in diminuzione per le operazioni per le quali sia stata applicata l’Iva. Se il cedente, all’atto della cessione dei beni, ha applicato l’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata purché trasporti i beni fuori dell’Unione Europea, entro il mese successivo a quello della cessione, e restituisca al cedente l’esemplare della fattura con il visto della Dogana, entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso sarà effettuato dal cedente il quale potrà recuperare l’imposta mediante annotazione della variazione nel registro degli acquisti. Non è, pertanto, richiesta l’emissione di un autonomo documento di variazione Iva.

In caso di variazione in diminuzione, quindi, non vi è l’obbligo di alcuna nota da far transitare attraverso il sistema “OTELLO 2.0”.

Sarà comunque onere del contribuente, in caso di controlli o contestazioni, fornire la prova degli elementi che giustifichino la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria.

La prova richiesta potrebbe essere fornita anche mediante i documenti riepilogativi che sono rilasciati dagli intermediari tax free ai cedenti, qualora questi documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivocabile l’originaria operazione di cessione con l’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea e con la conseguente variazione Iva annotata nel registro degli acquisti.

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