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Novità Iva
25 Giugno 2021
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RSA gestita da una cooperativa sociale: si applica l’aliquota Iva ridotta e non l’esenzione.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento Iva applicabile alle prestazioni rese da una cooperativa sociale in una RSA di proprietà di un Comune.

A presentare l’istanza di interpello è stato direttamente il Comune proprietario di cinque strutture adibite al servizio socio-sanitario di accoglienza di anziani gravemente non autosufficienti, denominate Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con annessi dei Centri Diurni Integrati. L’istante ha precisato che le RSA forniscono assistenza alberghiera e sanitaria per 24 ore al giorno, mentre i Centri Diurni forniscono assistenza analoga dalla mattina al pomeriggio. Una delle RSA di proprietà del Comune istante è oggetto dei chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate.

I servizi in questione sono stati affidati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad alcuni soggetti qualificati, come la società cooperativa sociale che opera direttamente nella RSA oggetto del quesito. Con tali soggetti sono stati conclusi dei contratti che scadranno il 30 giugno 2021.

Il Comune istante ha rappresentato che alcuni ospiti della RSA, tramite il proprio legale, hanno inviato una nota a diversi soggetti, tra i quali il Comune stesso e la cooperativa sociale, riguardante un presunto inadempimento contrattuale da parte della cooperativa e l’indebita applicazione dell’Iva sulle fatture emesse dalla cooperativa sociale stessa. In particolare, è stato sostenuto che i servizi prestati nella struttura possano rientrare, per legge, nel regime di esenzione Iva.

Successivamente, sia la cooperativa sociale, sia il Comune hanno confermato la correttezza del trattamento fiscale ai fini Iva posto in essere, consistente nell’applicazione dell’imposta con l’aliquota del 5 % sulle fatture emesse dalla cooperativa sociale con riferimento all’attività di gestione complessiva della RSA. Il dubbio è rimasto ed è stata, quindi, presentata l’istanza di interpello.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 400 del 10 giugno 2021, ha rilevato che occorre, in primo luogo, verificare quale sia l’oggetto del contratto stipulato tra il Comune e la cooperativa sociale. Tale oggetto consiste nella concessione del servizio per la gestione della RSA, con annesso Centro Diurno Integrato. La struttura è di proprietà del Comune e, al termine della concessione, l’ente locale diverrà proprietario delle attrezzature, degli arredi e degli eventuali materiali d’uso.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, ha richiamato l’articolo 10, comma 1, numero 21), del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, degli orfanotrofi, degli asili, delle case di riposo e delle strutture simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Tale elencazione non è tassativa, dal momento che vi possono rientrare anche strutture diverse nelle quali vengono effettuati servizi con le stesse caratteristiche delle prestazioni proprie delle case di riposo.

La cooperativa sociale alla quale si fa riferimento nell’istanza di interpello fornisce una prestazione di servizi che ha per oggetto la gestione globale della RSA, nella quale vengono ospitati anziani degni di protezione, cura ed assistenza, che l’Agenzia delle Entrate ritiene possa essere ricompresa tra le prestazioni proprie di una casa di riposo. Si può espressamente affermare che la RSA rappresenti a tutti gli effetti una struttura simile a una casa di riposo nella quale vengono rese delle prestazioni analoghe a quelle effettuate in una casa di riposo.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ciò che qualifica la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. In particolare, la somministrazione di indumenti, medicinali e del vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni destinate agli ospiti della struttura sono definite come prestazioni accessorie rispetto a quella essenziale dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione Iva da applicare alle prestazioni effettuate nelle case di riposo, occorre fare riferimento, quindi, sia al contenuto della prestazione, che deve consistere nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, sia ai destinatari delle prestazioni stesse che devono essere persone meritevoli di particolare protezione e tutela come gli anziani.

La disposizione del numero 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, inoltre, come precisato in diversi documenti di prassi, ha natura oggettiva nel senso che l’esenzione Iva si applica a quel tipo di prestazioni a prescindere dal soggetto che effettua le prestazioni stesse. Il trattamento di esenzione Iva, poi, trova applicazione sia quando le prestazioni sono rese direttamente ai beneficiari dei servizi, sia quando sono rese nell’ambito di un contratto con un soggetto committente terzo che conserva o meno la titolarità del servizio.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che, a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2016, nel caso in cui il servizio di gestione sia effettuato da una cooperativa sociale, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016, è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 5 %. Per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta è necessario che le cooperative sociali o i loro consorzi effettuino, sia direttamente, sia indirettamente, tramite convenzioni o contratti in generale, le prestazioni in questione nei confronti di determinati soggetti, come anziani ed inabili adulti.

Nel caso specifico, il Comune ha affidato alla cooperativa sociale la gestione complessiva della RSA proprio nel 2016. Quindi, al corrispettivo versato alla cooperativa sociale dovrà applicarsi l’Iva nella misura del 5 %, tenendo anche conto che le prestazioni rese dalla cooperativa nella struttura RSA sono assimilabili a quelle rese in una casa di riposo.

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