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Novità Iva
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26 Maggio 2023
4 Minuti di lettura

Esenzione IVA per l’insegnamento dell’inglese

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corsi di inglese possono essere esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se vengono considerati come attività di “insegnamento” e se sono stati riconosciuti come tali da un ente scolastico. Questa esenzione si applica solo alle attività educative e didattiche specificate dalla normativa e per le quali è stato concesso un regime di favore.

Le lezioni di inglese che vengono fatturate agli istituti committenti da un ente che ha ottenuto l’esenzione IVA. Devono rispettare i requisiti che hanno portato all’applicazione del regime di favore e devono essere simili a quelle specificate nel “riconoscimento”. Non possono limitarsi a una semplice fornitura di insegnanti. È importante notare che non ha importanza se anche i committenti possono beneficiare dello stesso trattamento.

Dalla risposta n. 321/23 sull’esenzione IVA sull’insegnamento

Nel caso specifico, un ente di formazione ha ottenuto l’esenzione IVA per la sua attività e intende emettere fatture per i corsi di inglese a due diverse società. Una delle società può beneficiare dell’esenzione IVA, mentre l’altra no. L’ente chiede se questa pratica sia corretta. La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è affermativa, a condizione che siano soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

L’agevolazione menzionata è regolamentata dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto IVA, il quale prevede l’esenzione dall’IVA per le attività educative rivolte all’infanzia e alla gioventù, nonché per quelle didattiche di ogni tipo, inclusa la formazione e l’aggiornamento professionale, svolte da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni o da enti non commerciali del Terzo settore.

Per poter beneficiare di questa esenzione, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica e devono essere erogate da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso specifico, l’ente ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione IVA in base al parere vincolante dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Esenzione IVA anche in istituti non riconosciuti

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esenzione si applica solo alle attività di insegnamento per le quali è stato concesso il riconoscimento. Pertanto, l’ente deve valutare se le prestazioni offerte ai committenti consistano effettivamente in insegnamento. Non devono limitarsi semplicemente alla fornitura di insegnanti temporanei sotto la responsabilità dell’istituto beneficiario. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha fornito ulteriori chiarimenti su questo punto nella sentenza C434/05 del 14 giugno 2007.

In conclusione, l’ente può emettere fatture senza IVA se sono presenti i requisiti soggettivi e oggettivi menzionati, indipendentemente dal tipo di istituto se riconosciuto oppure no.

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