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Novità Iva
19 Gennaio 2018

Estrazione dei beni da deposito Iva: individuate le ipotesi di applicazione del reverse charge senza garanzia

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla disciplina dei depositi Iva, in risposta ad un interpello presentato da una società titolare dell’autorizzazione alla gestione di un Deposito Doganale Pubblico, utilizzato anche come deposito Iva.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2018, ha ricordato le recenti modifiche introdotte alla disciplina dei depositi Iva con il Decreto fiscale del 2016. Ha richiamato, altresì, i chiarimenti già forniti in merito con la Risoluzione n. 55 del 2017.

Le modifiche alla normativa hanno determinato sia l’estensione dell’utilizzo del deposito Iva a tutti i beni indipendentemente dalla loro provenienza, sia l’applicazione di una diversa modalità di estrazione dei beni sulla base della loro provenienza.

La nuova disciplina prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dal deposito ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.

Per quanto riguarda i beni immessi in libera pratica, per poter procedere al versamento dell’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile, il soggetto che procede all’estrazione del bene deve prestare idonea garanzia, seguendo le modalità indicate nel Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017.

In tale Decreto Ministeriale sono elencati i requisiti soggettivi di affidabilità che il soggetto che procede all’estrazione dei beni deve possedere per poter adempiere mediante il meccanismo dell’inversione contabile, senza dover prestare garanzia (articolo 2). Inoltre, nel medesimo Decreto, sono individuati i casi nei quali i suddetti requisiti soggettivi di affidabilità possono ritenersi presunti e, quindi, il soggetto che effettua l’estrazione dei beni dal deposito non è certamente obbligato a contrarre la garanzia per poter utilizzare l’inversione contabile (articolo 4). La prestazione della garanzia diviene, quindi, una ipotesi residuale.

Più in particolare ancora, la normativa prevede che i requisiti soggettivi di affidabilità si considerano sussistenti in capo a coloro che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle due condizioni:

  • il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con il soggetto che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva;
  • il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva è un soggetto autorizzato in base alla normativa comunitaria oppure è esonerato in base all’articolo 90 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Pertanto, coloro che versano in una delle predette condizioni sono esonerati dalla prestazione della garanzia al fine dell’estrazione dei beni dal deposito Iva mediante l’inversione contabile.

Con riferimento specifico alla prima condizione (che poi è anche quella in cui versa la società istante), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero dalla garanzia è giustificato dalla circostanza che il soggetto che procede all’estrazione, coincidendo con il soggetto che ha effettuato l’introduzione dei beni nel deposito, ha già prestato garanzia al momento dell’introduzione dei beni. Non è, quindi, richiesta un’ulteriore garanzia “in uscita”.

Le due garanzie (quella “in entrata” e quella “in uscita”) sono comunque indipendenti tra loro. La circostanza che si tratta di due garanzie distinte è confermata dal fatto che, generalmente, sono prestate da soggetti diversi e che hanno una diversa durata temporale. La garanzia relativa all’estrazione, infatti, deve avere una durata di sei mesi a partire dal momento in cui si perfeziona tale adempimento, mentre la garanzia relativa all’introduzione dura fino alla comunicazione da parte del soggetto che procede all’estrazione dei dati della liquidazione dell’imposta.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che vi sono alcuni soggetti che sono ritenuti affidabili in base alla normativa doganale e che, quindi, sono esonerati dall’obbligo di garanzia “in entrata”. Questi soggetti, come sopra ricordato (seconda condizione), mantengono l’esonero anche per la garanzia “in uscita” al momento dell’estrazione dei beni.

In conclusione, in caso di immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva, il soggetto che effettua l’estrazione dei beni dal deposito può applicare il meccanismo dell’inversione contabile senza prestare la garanzia “in uscita” qualora possieda i requisiti di affidabilità indicati all’articolo 2 del Decreto Ministeriale suddetto oppure versi in una delle due condizioni nelle quali i requisiti di affidabilità si presumono come sussistenti, secondo quanto previsto all’articolo 4 del Decreto Ministeriale.

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