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Novità Iva
22 Marzo 2019

Contributi comunitari: chiarimenti sul trattamento ai fini Iva

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Nella Risposta n. 80 del 22 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento ai fini Iva dei contributi pubblici comunitari.

L’istante è un consorzio, costituito in forma di cooperativa senza scopo di lucro, che svolge attività agricola. Si tratta di un soggetto passivo Iva. Si è candidato come destinatario di un bando regionale che prevede l’erogazione di fondi comunitari. Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento ai fini Iva del finanziamento pubblico comunitario erogato all’istante dalla Regione e degli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari.

Riguardo alla natura dei contributi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che devono essere qualificati come mera movimentazione di denaro esclusa, pertanto, dal campo di applicazione dell’Iva.

Si tratta, infatti, di contributi definiti espressamente dalla normativa comunitaria come aiuti.

Per quanto riguarda la possibile detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando tali contributi, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi finanziati dai contributi fuori campo Iva è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto alla detrazione Iva.

Pertanto, vale la regola secondo la quale è detraibile dall’ammontare dell’Iva relativa alle operazioni effettuate, l’ammontare dell’Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa. Deve trattarsi, quindi, di acquisti inerenti all’attività economica esercitata e la condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’Iva relativa agli acquisti effettuati dall’istante mediante l’utilizzo dei contributi è detraibile in quanto relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale.

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