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Novità Iva
8 Febbraio 2019

Centro per la cura dei tumori: i limiti di applicabilità dell’aliquota Iva ridotta

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Il nuovo caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta ad un’opera di urbanizzazione.

L’interpello che ha dato origine alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate (la Risposta n. 29 del 7 febbraio 2019) è stato presentato da una società estera con stabile organizzazione in Italia che si occupa di progettazione, produzione ed installazione di attrezzature sanitarie destinate al trattamento dei tumori e di fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per la diagnosi ed il trattamento del cancro. In Italia, in particolare, la società istante svolge l’attività di installazione, manutenzione ed assistenza rispetto alle apparecchiature per la protonterapia (tipo di radioterapia).

La società istante ha concluso con altra società un accordo in base al quale si impegna a cedere alla società acquirente un centro di protonterapia e ad occuparsi della manutenzione e del supporto tecnico per il funzionamento del centro medesimo.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta del 10 % ai servizi di supporto tecnico e di manutenzione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’aliquota Iva ridotta del 10 % trova applicazione alle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA inserite in un apposito elenco. L’aliquota Iva ridotta si applica anche ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione di tali opere, così come alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere.

Sono opere di urbanizzazione primaria:

  • le strade residenziali;
  • gli spazi di sosta e parcheggio;
  • le fognature;
  • la rete idrica;
  • la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
  • la pubblica illuminazione;
  • gli spazi di verde attrezzato.

Sono, invece, opere di urbanizzazione secondaria:

  • gli asili nido e le scuole materne;
  • le scuole dell’obbligo e le strutture ed i complessi per l’istruzione superiore;
  • i mercati di quartiere;
  • le delegazioni comunali;
  • le chiese e gli altri edifici religiosi;
  • gli impianti sportivi di quartiere;
  • i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
  • le aree verdi di quartiere.

La caratteristica delle opere di urbanizzazione è quella della destinazione ad uso pubblico, a prescindere da dove siano collocate.

Con riferimento al caso specifico sottoposto al suo esame, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il rapporto che si è instaurato tra l’istante e l’altra società consiste principalmente nella fornitura dell’attrezzatura di protonterapia con relativa installazione. In particolare, il centro di protonterapia verrà installato in una nuova costruzione, che, in realtà, non è una nuova struttura sanitaria autonoma, ma una nuova parte di un ospedale già esistente.

Trova applicazione, quindi, la disposizione che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % ai beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione.

La cessione in questione, infatti, ha ad oggetto delle apparecchiature che sono destinate a divenire elementi funzionali di un ospedale, ossia di un edificio che può essere considerato opera di urbanizzazione secondaria.

Riguardo alle prestazioni di servizi relative al centro di protonterapia, l’aliquota Iva ridotta del 10 % è limitata, come sopra ricordato, alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, riconducibili alla costruzione delle opere di urbanizzazione.

I servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento e supervisione dell’impianto di protonterapia forniti dall’istante, invece, non rientrano tra i servizi riconducibili alla costruzione del centro di protonterapia.

Questi servizi, inoltre, non si configurano neanche come operazioni accessorie alla cessione delle attrezzature. Si tratta, infatti, di operazioni che presentano un’autonoma rilevanza economica e funzionale.

Questi servizi, pertanto, dovranno essere assoggettati all’aliquota Iva ordinaria del 22 %.

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