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17 Aprile 2026

Comunicazione rilevante e Global Minimum Tax: istruzioni operative per le imprese

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Il provvedimento del 9 aprile 2026 emanato dall’Agenzia delle Entrate interviene in modo strutturato su uno degli adempimenti più rilevanti della fiscalità internazionale: la comunicazione rilevante nell’ambito della Global Minimum Tax.

L’obiettivo è definire con precisione come, quando e con quali modalità le imprese devono trasmettere le informazioni, garantendo uniformità e trasparenza nel sistema di imposizione integrativa che interessa i grandi gruppi.

Il contesto normativo della Global Minimum Tax

La disciplina si inserisce nel più ampio quadro della riforma della fiscalità internazionale introdotta dal Dlgs n. 209/2023, in attuazione della direttiva Direttiva UE 2022/2523.

Queste norme hanno introdotto un sistema volto a garantire una tassazione minima effettiva per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, accompagnato da specifici obblighi informativi. Tra questi, la comunicazione rilevante rappresenta uno strumento centrale, poiché consente alle amministrazioni fiscali di acquisire i dati necessari per verificare il corretto calcolo dell’imposta integrativa.

Il successivo decreto del 16 ottobre 2025 aveva già definito gli elementi essenziali della comunicazione, mentre il provvedimento del 9 aprile 2026 completa il quadro fornendo istruzioni operative dettagliate, comprese le specifiche tecniche e i tracciati informatici da utilizzare.

Chi è tenuto alla presentazione della comunicazione rilevante

L’obbligo riguarda le imprese localizzate in Italia che fanno parte di gruppi, multinazionali o nazionali, caratterizzati da ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro. Questo requisito deve risultare dal bilancio consolidato della capogruppo in almeno due dei quattro esercizi precedenti, tenendo conto anche di eventuali esercizi di durata non standard, per i quali la soglia viene riproporzionata.

Chi è obbligato alla comunicazione rilevante

L’obbligo riguarda le imprese localizzate in Italia che fanno parte di gruppi con:

  • ricavi consolidati ≥ 750 milioni di euro
  • soglia raggiunta in almeno 2 degli ultimi 4 esercizi

In presenza di esercizi di durata diversa da 12 mesi, il valore va ricalcolato proporzionalmente.

Per i gruppi di nuova costituzione:

  • l’obbligo scatta dal terzo esercizio, se la soglia è stata raggiunta nei due precedenti

Esoneri dall’obbligo

Le imprese possono non presentare la comunicazione se:

  • è stata designata un’altra entità del gruppo
  • oppure la controllante capogruppo provvede all’invio

Condizione essenziale: il Paese deve essere collegato all’Italia tramite accordi qualificati di scambio automatico di informazioni.

Struttura e contenuti della comunicazione rilevante

Dal punto di vista sostanziale, la comunicazione rilevante è articolata in una sezione generale e in una o più sezioni giurisdizionali, nelle quali vengono raccolti tutti i dati necessari a determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo.

Contenuto della comunicazione rilevante

La comunicazione è strutturata in:

  • una sezione generale
  • una o più sezioni giurisdizionali

Include tutte le informazioni necessarie per calcolare:

  • utile o perdita rilevante
  • imposizione integrativa dovuta

Regole di compilazione

  • Se più Stati hanno potestà impositiva → si applicano le regole OCSE
  • Se un solo Stato è competente → si segue la normativa nazionale di quel Paese

Le imprese devono inoltre evidenziare eventuali differenze tra norme OCSE e normative locali, che possono essere oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Aspetti valutari

Gli importi devono essere indicati:

  • nella valuta del bilancio consolidato
  • oppure convertiti secondo i principi contabili applicati dal gruppo

Modalità di invio e specifiche tecniche

La trasmissione della comunicazione avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come Entratel o Fisconline.

Dal punto di vista operativo, è richiesto l’utilizzo di un file in formato XML, conforme al tracciato definito negli allegati tecnici del provvedimento. Questo implica un livello elevato di standardizzazione, necessario per consentire l’elaborazione automatizzata dei dati e il successivo scambio tra amministrazioni fiscali.

Le informazioni trasmesse possono essere sostituite entro i termini previsti, mentre eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche vengono pubblicati direttamente sul sito dell’Agenzia, garantendo così un adeguamento continuo del sistema.

Scadenze della comunicazione rilevante

L’obbligo si applica agli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2023 o successivamente. La tempistica ordinaria prevede che la comunicazione venga inviata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Per il primo periodo di applicazione, considerato transitorio, il termine è esteso a diciotto mesi. In ogni caso, la prima scadenza effettiva non può essere anteriore al 30 giugno 2026, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio.

Ricevute, controlli e gestione degli errori

Una volta effettuato l’invio, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che certifica l’esito della trasmissione entro cinque giorni lavorativi. L’esito può essere positivo, con acquisizione dei dati, oppure negativo, nel caso in cui il file venga scartato.

In presenza di scarto, il soggetto obbligato deve procedere a un nuovo invio completo. Le comunicazioni trasmesse oltre i termini sono considerate tardive, ma restano valide se accettate dal sistema.

Scambio internazionale di informazioni

Uno degli elementi qualificanti della disciplina è lo scambio automatico di informazioni tra Stati, previsto in attuazione della direttiva DAC 9 e degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.

Le informazioni raccolte vengono trasmesse alle autorità fiscali degli altri Paesi entro tre mesi dalla scadenza della comunicazione, termine che sale a sei mesi per il primo anno di applicazione. Il primo scambio è previsto non prima del 1° dicembre 2026.

Qualora un’autorità estera segnali errori nei dati ricevuti, l’Agenzia inoltra la comunicazione all’impresa interessata tramite PEC. Quest’ultima è tenuta a inviare una versione correttiva entro trenta giorni, assicurando così l’allineamento delle informazioni a livello internazionale.

Mancata presentazione: conseguenze operative

Nel caso in cui la comunicazione non venga presentata a livello centralizzato dalla capogruppo o da un’entità designata, e le informazioni non risultino disponibili attraverso i canali di scambio internazionale, l’Agenzia può intervenire direttamente.

In questa situazione, ogni impresa appartenente al gruppo e localizzata in Italia è tenuta a trasmettere autonomamente la comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta. Si tratta di una misura che rafforza il presidio informativo e riduce il rischio di omissioni.

Un adempimento chiave per la compliance fiscale internazionale

La comunicazione rilevante rappresenta un passaggio cruciale nella compliance fiscale internazionale. Le imprese coinvolte devono:

  • verificare il superamento della soglia
  • individuare il soggetto obbligato all’invio
  • rispettare formati e tempistiche
  • monitorare eventuali richieste di correzione

Una gestione accurata dell’adempimento consente di ridurre il rischio fiscale e garantire la piena conformità alla disciplina della Global Minimum Tax.

Per le imprese, ciò si traduce nella necessità di adottare un approccio strutturato e consapevole, capace di integrare competenze fiscali, contabili e tecnologiche. Una gestione accurata dell’adempimento non solo garantisce la conformità normativa, ma rappresenta anche un fattore strategico per la riduzione del rischio fiscale in un contesto sempre più orientato alla cooperazione internazionale.

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