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Novità Irpef - Ires
5 Aprile 2019

Vendita con riserva di proprietà: le regole in caso di risoluzione per inadempimento dell’acquirente

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Il nuovo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un caso di risoluzione di una compravendita con riserva di proprietà per inadempimento contrattuale dell’acquirente.

In particolare, l’istante aveva concluso una scrittura privata autenticata di vendita con riserva di proprietà di un’azienda commerciale. A seguito della risoluzione del contratto, la proprietà del complesso aziendale ritornava in capo alla società venditrice che veniva reimmessa nel possesso dell’azienda.

La società venditrice aveva indicato in dichiarazione dei redditi una plusvalenza. L’istante ha evidenziato che la risoluzione del contratto è stata determinata dall’inadempimento dell’acquirente che non aveva versato il prezzo pattuito. Riteneva, pertanto, che fosse venuta meno anche la plusvalenza.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di presentare una dichiarazione integrativa a favore, al fine di portare in diminuzione la plusvalenza e di ridurre la base imponibile del reddito d’impresa della società, con le relative conseguenze sulle dichiarazioni dei redditi dei soci. L’istante ha richiesto, inoltre, di poter riprendere il piano di ammortamento dei beni aziendali al punto in cui lo aveva lasciato.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 92 del 2 aprile 2019, ha affermato che, in virtù della disciplina in materia, per il soggetto che cede il bene con riserva di proprietà, il periodo d’imposta nel quale il componente di reddito concorre alla formazione del reddito è quello in cui avviene la conclusione del contratto e non quello in cui si verifica l’effetto traslativo, che viene differito a mero scopo di garanzia.

La società istante, pertanto, non deve presentare una dichiarazione integrativa a favore in riferimento al periodo d’imposta nel quale è stato concluso il contratto di vendita con riserva di proprietà, poiché il componente positivo di reddito imputato in tale periodo d’imposta concorre alla formazione del reddito imponibile proprio in tale periodo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sussiste un’equiparazione tra la risoluzione della compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore e la cessione del bene. La risoluzione per inadempimento, infatti, produce un nuovo evento rilevante ai fini fiscali, consistente nel ritrasferimento dell’azienda dall’acquirente alla venditrice.

Pertanto, nel momento in cui ha effetto giuridicamente la riconsegna dell’azienda, l’istante, parte venditrice, vedrà attribuirsi l’azienda riconsegnata ad un valore pari al valore normale dei beni che la compongono. Inoltre, l’istante dovrà stornare il valore residuo del credito derivante dalla cessione per un importo corrispondente al valore dell’azienda riconsegnata.

Qualora il valore dell’azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini Ires. Qualora, invece, il valore dell’azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini Ires.

Per quanto riguarda l’ammortamento dei beni aziendali, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato nuovamente che, a seguito del nuovo evento del ritrasferimento dell’azienda, l’istante vede attribuirsi l’azienda riconsegnata ad un valore pari al valore normale dei beni che la compongono.

Quindi, questi valori rappresentano il costo fiscale dei singoli beni dell’impresa rispetto ai quali commisurare gli ammortamenti, nel rispetto dei coefficienti previsti dalla normativa in materia. L’ammortamento deve, pertanto, iniziare nuovamente sulla base di tali valori.

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