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Novità Irpef - Ires
8 Aprile 2016

Nuova agevolazione per le giovani coppie che arredano casa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 7 del 31 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle novità introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016 riguardo alle detrazioni Irpef relative agli interventi di ristrutturazione edilizia ed all’acquisto di nuovi mobili per l’arredo delle abitazioni.

Si ricorda che, per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2016 dell’innalzamento della percentuale di detrazione (dal 36 al 50 %) e delle spese ammissibili (da 48.000 a 96.000 Euro). Si tratta di una mera proroga. Valgono, quindi, tutte le disposizioni di attuazione già in vigore.

Per gli interventi di adozione delle misure antisismiche e di esecuzione di opere di messa in sicurezza statica degli edifici, è stata confermata la maggiore percentuale di detrazione del 65 % (già disposta con la Legge di Stabilità per il 2015) se le spese sono sostenute per edifici posti in zone sismiche ad alta pericolosità.

E’ stata, inoltre, prorogata a tutto il 2016 la detrazione del 50 % per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli edifici oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione riguarda sia i contribuenti che sostengono delle spese per interventi di ristrutturazione nel 2016, sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a partire dal 2012.

Riguardo alla nuova agevolazione introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016, si tratta di un’agevolazione riservata alle giovani coppie che costituiscono un nucleo familiare composto da coniugi o conviventi more uxorio da almeno tre anni, nel quale almeno uno dei due componenti non ha superato i 35 anni di età, che hanno acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale della coppia.

Tali coppie potranno beneficiare di una detrazione del 50 % per l’ammontare delle spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione suddetta.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 non superiore a 16.000 Euro.

Quanto ai singoli aspetti di questa nuova agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in primo luogo, diversi chiarimenti riguardo all’ambito soggettivo di applicazione di tale beneficio. I requisiti previsti dalla normativa sono:

  • occorre essere una coppia sposata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Quindi, nel caso di coppia sposata, è sufficiente essere sposati nel 2016. In caso di coppia di conviventi, la convivenza deve durare da almeno tre anni, tale condizione deve essere soddisfatta nel 2016 e deve essere attestata dall’iscrizione di entrambi i componenti del nucleo familiare nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione.
  • almeno uno dei componenti della coppia non deve avere più di 35 anni di età. Tale requisito è rispettato da tutti coloro che compiono 35 anni nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese nel quale si compiono gli anni.
  • la coppia deve aver acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale della coppia medesima. L’acquisto può essere a titolo oneroso o gratuito e può essere effettuato da uno o da entrambi i coniugi o conviventi. Nel caso in cui l’abitazione sia stata acquistata da uno solo dei componenti della coppia, deve trattarsi di colui che non ha più di 35 anni. L’abitazione può essere acquistata nel 2016, ma può anche essere stata acquistata già nel 2015. La destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale di entrambi i componenti della coppia deve avvenire, in linea generale, nel 2016. Per gli immobili acquistati nel 2016, però, ciò che rileva è che la destinazione ad abitazione principale avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2016.

Quanto alle spese che possono beneficiare delle detrazioni, si deve trattare di spese sostenute tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016. L’acquisto dei mobili può avvenire anche prima che sia acquistata la casa.

Le spese non possono riguardare l’acquisto di grandi elettrodomestici. I mobili acquistati devono essere nuovi. Rientrano nell’agevolazione, ad esempio:

  • letti,
  • armadi,
  • cassettiere,
  • librerie,
  • scrivanie,
  • tavoli e sedie,
  • comodini,
  • divani e poltrone,
  • credenze,
  • materassi,
  • apparecchi di illuminazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altre componenti di arredo.

Le spese possono essere sostenute da entrambi i componenti della coppia, ma anche da uno solo di essi (anche se non si tratta del proprietario e se si tratta di colui che ha più di 35 anni di età).

L’ammontare massimo delle spese detraibili si riferisce comunque alla coppia. Quindi, la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare massimo e deve essere ripartita tra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno dei componenti.

La detrazione in questione non è cumulabile con la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Questo vuol dire che non si può usufruire di entrambe le detrazioni per l’arredo della medesima abitazione. Mentre è possibile beneficiare di entrambe le detrazioni se i mobili acquistati sono destinati ad abitazioni diverse.

Riguardo, infine, agli adempimenti che devono essere osservati, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di credito o di debito.

In caso di bonifico, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto dalle banche e dalle Poste Italiane per le spese di ristrutturazione edilizia. In caso di pagamento mediante carta di credito o di debito, la data di pagamento coincide con quella di utilizzo della carta e non con quella di addebito sul conto corrente.

Non sono consentiti pagamenti con assegni, contanti o altre forme di pagamento.

La documentazione relativa al sostenimento delle spese consiste nella documentazione attestante l’effettuazione del pagamento e nelle fatture di acquisto con la specifica della natura, qualità, quantità dei beni acquistati o negli scontrini parlanti.

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