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Novità Irpef - Ires
8 Giugno 2013

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia: introdotte diverse novita’ nel Decreto Legge di attuazione della normativa comunitaria.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013, il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale sono state adottate le disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva Comunitaria 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, in materia di prestazione energetica nell’edilizia.

Tra le novità introdotte dal Decreto Legge, ricordiamo, in particolare, in materia fiscale:

l’innalzamento al 65 % delle detrazioni fiscali per le spese per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del Decreto Legge) sostenute dalla data di entrata in vigore del Decreto (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione al 65 % riguarda anche le spese sostenute dall’entrata in vigore del Decreto (6 giugno 2013) al 30 giugno 2014, in caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Al terzo comma dell’articolo 14 è ricordato che la detrazione fiscale in questione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

– la proroga al 31 dicembre 2013 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16 del Decreto Legge). Si ricorda che le detrazioni fiscali in questione sono attualmente riconosciute nella misura del 50 % su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare. I contribuenti che fruiscono di tale detrazione possono beneficiare di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza dell’ammontare, nella misura del 50 %, delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Quest’ultima detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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