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31 Maggio 2019

Monitoraggio fiscale e fondazione: non sussistono obblighi per presidente del Cda e per direttore generale

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 53 del 29 maggio 2019, si è occupata di una questione relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale.

I soggetti interessati dalla questione sono, rispettivamente, il presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore generale di una fondazione che adempie annualmente agli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero.

Secondo la normativa in materia sono assoggettati agli obblighi di monitoraggio fiscale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici non soltanto quando sono titolari diretti degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero, ma anche quando sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività finanziarie in questione. In particolare, gli istanti hanno evidenziato che la normativa antiriciclaggio prevede che, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, si debbano considerare come titolari effettivi dell’investimento i titolari di funzione di direzione e di amministrazione.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, quindi, la necessità o meno, per gli istanti, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della fondazione, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando nel quadro RW delle loro dichiarazioni dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero dalla fondazione.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la normativa sul monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari con riferimento ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere finanziarie da parte di alcuni soggetti residenti in Italia.

Deve, quindi, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra i soggetti e le attività estere oggetto di dichiarazione.

Pertanto, sono tenuti ad osservare gli obblighi di monitoraggio fiscale non soltanto i soggetti che sono titolari delle attività detenute all’estero, ma anche i soggetti che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. E’ proprio per questo che è stata introdotta la figura del “titolare effettivo” quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale.

Non vi è, invece, un autonomo obbligo di monitoraggio fiscale in capo ad un soggetto che eserciti un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario delle attività finanziarie detenute all’estero. Nella Risoluzione, viene riportato l’esempio degli amministratori delle società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e possono movimentare i relativi capitali, ma non sono i beneficiari dei relativi redditi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la definizione di titolare effettivo, prevista dalla normativa antiriciclaggio ed applicata ai soggetti che sono titolari di funzioni di direzione ed amministrazione, non può essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Riguardo al caso specifico, gli istanti, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della fondazione, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività finanziarie di proprietà della fondazione medesima.

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