NULL
Novità Irpef - Ires
8 Marzo 2019

Iper ammortamento ed apparecchiature sanitarie: i chiarimenti del Mise

Scarica il pdf

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 48610 del 1° marzo 2019, ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della disciplina dell’iper ammortamento nel settore della sanità.

In particolare, i dubbi sono sorti riguardo ad una serie di apparecchiature ed altri beni impiegati nel settore sanitario non espressamente considerati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

In primo luogo, è stato ricordato che l’ambito temporale di applicazione dell’iper ammortamento è stato esteso dalla Legge di Bilancio per il 2019. Le disposizioni che regolano l’istituto in questione, infatti, trovano applicazione anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto.

Con la Legge di Bilancio, inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina dell’iper ammortamento, per concentrare maggiormente gli effetti del beneficio sulle imprese di piccole e medie dimensioni:

  • la misura della maggiorazione è stata elevata dal 150 al 170 % per gli investimenti in beni materiali fino a 2,5 milioni di Euro;
  • la misura della maggiorazione è stata ridotta dal 150 al 100 % per gli investimenti oltre 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
  • la misura della maggiorazione è stata ulteriormente ridotta dal 150 al 50 % per gli investimenti oltre 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni di Euro.

Il tetto massimo del volume di investimenti complessivamente ammissibili al beneficio è stato fissato a 20 milioni di Euro.

Nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati, poi, individuate quattro diverse tipologie di beni che possono essere oggetto di investimento nel settore sanitario:

  • apparecchiature per la diagnostica per immagini;
  • apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
  • robot;
  • sistemi automatizzati da laboratorio.

Questi beni possono essere ricondotti alla categoria delle macchine ed impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime (punto 3 dell’elenco del primo gruppo dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016). Si tratta, infatti, di sistemi complessi costituiti da più elementi tra loro integrati ai fini dello svolgimento della prestazione sanitaria alla quale sono destinati.

Ricordiamo che l’allegato A della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) riguarda i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Le apparecchiature sopra indicate, generalmente, sono dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i requisiti che la disciplina in materia di iper ammortamento richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell’allegato A.

Il Ministero ha precisato che i beni in questione sono dotati di componenti software indispensabili allo svolgimento delle funzioni alle quali sono preposti. Qualora i software siano integrati nei beni materiali che rientrano nell’allegato A e siano acquistati unitamente a tali beni, non occorre operare una distinzione tra componente materiale e componente immateriale.

Nel caso, invece, di software di sistema che, anche se interagiscono con i beni rientranti nell’elenco dell’allegato A, non sono indispensabili al loro funzionamento, il loro acquisto, sempre che si tratti di software che sono riconducibili ad una delle voci dell’allegato B della Legge di Bilancio per il 2017, può beneficiare della maggiorazione del 40 % del costo.

A tal proposito, è stato precisato che sono da ricondursi all’allegato B i software per la gestione della cosiddetta “cartella clinica elettronica”.

Inoltre, sono comunque esclusi dall’iper ammortamento gli investimenti in componenti materiali necessarie alla messa in funzione dei software, come i server.

Il Ministero ha anche ricordato che per la fruizione del beneficio dell’iper ammortamento è necessario che, entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale sono effettuati gli investimenti e/o l’interconnessione dei beni, sia soddisfatto anche l’adempimento formale della perizia tecnica giurata o dell’attestazione di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione.

Le perizie per gli investimenti già effettuati nei periodi d’imposta 2017 e 2018, essendo state realizzate anteriormente alla pubblicazione della Circolare Ministeriale, potrebbero prevedere dei criteri di classificazione diversi da quelli precisati nella Circolare medesima. Queste eventuali diverse classificazioni non determineranno il venir meno del’applicazione del beneficio dell’iper ammortamento, purché gli investimenti siano comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’allegato A della Legge di Bilancio per il 2017.

Non è neanche richiesta una nuova perizia o una nuova attestazione o autocertificazione, a meno che la diversa classificazione effettuata precedentemente non rifletta anche una diversa assunzione di elementi sostanziali non coerenti con i chiarimenti forniti nella Circolare Ministeriale.

Infine, il Ministero ha chiarito che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento, è sufficiente che, entro la data di chiusura del periodo d’imposta, si proceda al giuramento della perizia medesima.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto