NULL
Novità Irpef - Ires
4 Settembre 2015

Credito d’imposta per la maggiore imposizione degli utili percepiti dagli enti non commerciali: precisati i tempi di utilizzo

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 70 del 31 luglio 2015, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo alle modalità di utilizzo del credito d’imposta previsto in favore degli enti non commerciali dalla Legge di Stabilità per il 2015, pari alla maggiore Ires dovuta dagli enti in questione, nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014, a seguito dell’applicazione della nuova disposizione normativa secondo la quale gli utili percepiti non concorrono alla formazione della base imponibile non più nella misura del 95 % del loro ammontare, ma nella misura del 22,26 % (con riferimento già agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014).

In pratica, il credito d’imposta riconosciuto è pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime di imposizione e l’imposta calcolata secondo le vecchie regole.

L’istante è un trust “opaco” che, fiscalmente, è equiparato ad un ente non commerciale, in quanto non ha ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

La novità normativa, quindi, riguarda anche l’istante, che si trova a versare una maggiore imposta pari ad oltre 176.000 Euro.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a quanto disposto con la nuova normativa, il credito d’imposta predetto, previsto per mitigare gli effetti negativi dell’incremento dell’imposizione, può essere utilizzato in compensazione, senza alcun limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 % del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura, e dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.

L’Agenzia delle Entrate ha, in risposta all’interpello, precisato che, qualora sia impossibile utilizzare la quota annuale del credito, o una parte di essa, per motivi di incapienza, la quota non utilizzata potrà essere oggetto di fruizione nel successivo periodo d’imposta, andando a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto